C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 17/07/2020 – Delibera – 79) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIELE FAGNANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD RIANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DI MARIO MONTELEONE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL’ASD CASTELNUOVESE CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD RIANO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

79) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIELE FAGNANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD RIANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DI MARIO MONTELEONE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL’ASD CASTELNUOVESE CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD RIANO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Letti gli atti della attività di indagine nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta dei sig.ri Claudio Sinibaldi e Mario Monteleone, rispettivamente dirigente e direttore sportivo della società Castelnuovese Calcio, nella stagione 2018/2019, i quali avrebbero fatto opera di proselitismo nei confronti di alcuni tesserati della suddetta società, telefonando agli stesi al fine di convincerli a tesserarsi e giocare con la società Riano Calcio”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati i quali non avanzavano richiesta per essere sentiti, né facevano pervenire memoria difensiva; Vista la documentazione acquisita, in particolare modo la denuncia a firma del presidente della società Castelnuovese Calcio, nonché i verbali di audizione dei soggetti indagati e di altri soggetti; alla luce delle premesse sopra indicate, la Procura osserva che, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, un tesserato della società Castelnuovese Calcio ebbe a svolgere attività di propaganda in favore della società Riano Calcio, provvedendo in tale contesto a pubblicizzare sulla propria pagina personale del social network Facebook uno stage per giovani calciatori (per un eventuale successivo tesseramento), nati nel 2000, 2001 e 2002, organizzato dalla predetta società Riano Calcio, in programma per il giorno 7 giugno 2019, presso il campo sportivo di Riano. Da quanto sopra evidenziato, viene posto in evidenza il comportamento del presidente della società Riano Calcio, Gabriele Fagnani, per aver consentito, a partire dal mese di aprile 2019, che il sig. Mario Monteleone, in quel periodo ancora tesserato per la società Castelnuovese Calcio, potesse svolgere attività di propaganda in favore della società Riano Calcio, e per aver pubblicizzato su di una locandina lo stage per giovani calciatori per l’età di cui sopra, con l’indicazione del nominativo di Monteleone Mario quale referente dell’evento. La Procura ha accertato che il sig. Monteleone, tesserato per la società Castelnuovese Calcio, abbia svolto l’attività in argomento per la società Riano Calcio, in contrasto con le norme regolamentari, che vietano tale comportamento quando si è regolarmente tesserati per una società e che quindi non è possibile svolgere altra attività in favore di altra società. Detto ciò, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società Riano Calcio, sig. Gabriele Fagnani ed il sig. Mario Monteleone, all’epoca dei fatti tesserato per la società Castelnuovese Calcio, per le violazioni delle norme regolamentari a loro addebitate ed indicate in oggetto, nonché la società SSD Riano Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S.. All’udienza del 02.07.2020 era presente la Procura Federale, mentre nessuno per i deferiti, nonostante la rituale convocazione. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, fossero sanzionati come segue: - SSD Riano Calcio, ammenda di 600,00 euro; - Fagnani Gabriele, inibizione di mesi due (2); - Monteleone Mario, inibizione di mesi due (2).

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte e congrua l’entità delle richieste avanzate dalla Procura Federale e, pertanto DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Fagnani Gabriele, mesi 2 di inibizione; - Monteleone Mario, mesi 2 di inibizione; - SSD Riano Calcio, euro 600,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.

 

 

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