C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 17/07/2020 – Delibera – 82) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BETTIN CRISTIAN MERCADO CAMILLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ ASD ACQUACETOSA CENTRO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

 

82) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BETTIN CRISTIAN MERCADO CAMILLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ ASD ACQUACETOSA CENTRO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata dalla Procura Federale, che deferisce la società ASD Acquacetosa Centro Calcio per responsabilità oggettiva ex art.6, comma 2 del C.G.S. al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Bettin Cristian Mercado Camillo, il quale in occasione del tesseramento con la sopracitata società ASD Acquacetosa Centro Calcio dichiarava di non essere mai stato tesserato con Federazione estera; Vista la documentazione che nel corso del suddetto procedimento è stata acquisita e che prova indiscutibilmente il contrario e considerato altresì che l’indagine espletata dalla Procura ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti; Alla luce delle premesse sopra indicate, la Procura osservava che nella stagione sportiva 2018/2019, era stata presentata all’ufficio tesseramenti competente una richiesta di tesseramento basata su dichiarazione mendace; Tutto ciò premesso, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Bettin Cristian Mercado Camillo, ex art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40, comma 6 delle N.O.I.F., nonché la società ASD Acquacetosa Centro Calcio, ex art.6, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva. All’udienza del 2 luglio 2020 era presente la Procura Federale oltre che l’Avv. Cruciani in rappresentanza del calciatore Bettin Mercado Cristian Camillo, anche lui presente, e l’Avv. Spoletini, per la società ASD Acquacetosa Centro Calcio ed il suo presidente Quadrini Marco. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati come segue: - Ammenda di 300,00 euro a carico della società ASD Acquacetosa Centro Calcio; - Squalifica per 2 giornate a carico del calciatore Bettin Cristian Mercado Camillo. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto della reale entità dei fatti addebitati nonché di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale, pertanto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte e. per l’effetto, di comminare al sig. Bettin Mercado Cristian Camillo la sanzione dell’ammonizione, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 ed alla società ASD Acquacetosa Centro Calcio l’ammenda di euro 100,00. Si trasmette agli interessati.

 

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