C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 17/07/2020 – Delibera – 86) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO MARTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI ASSOCIATO A.I.A. DELLA SEZIONE A.I.A. DI OSTIA LIDO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DEGLI ARTT.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E 40, COMMI 1 E 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO A.I.A.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

86) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO MARTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI ASSOCIATO A.I.A. DELLA SEZIONE A.I.A. DI OSTIA LIDO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DEGLI ARTT.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E 40, COMMI 1 E 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO A.I.A..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

La Procura Federale ha proceduto alle indagini scaturenti dall’esposto che la ASD Montefiascone 1960 le aveva trasmesso; ha, quindi, ascoltato alcuni dei tesserati presenti all’incontro del 10.11.19 tra la squadra militante nel campionato di Promozione laziale di detta società e il Grifone Gialloverde. Alla luce delle risultanze probatorie ha ritenuto che il sig. Marco Martino, all’epoca dei fatti associato all’AIA di Ostia Lido, al termine della suindicata partita cui aveva preso parte con il ruolo di Assistente Arbitrale n. 1 avrebbe proferito nei confronti della squadra di casa le parole “siete una squadra di merda” e avrebbe colpito con una spallata il dirigente dell’ASD Montefiascone, sig. Antonio Musella. Per tali motivi, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale sig. Marco Martino per le violazioni regolamentari degli artt.4, comma 1 del C.G.S. e 40, commi 1 e 3 lett. c) del regolamento A.I.A. a lui addebitate. Perveniva al Tribunale il 6.7.2020 memoria difensiva del deferito, già inviata alla Procura Federale a seguito della comunicazione di conclusione indagini, nella quale si sottolineava la discordanza dei fatti ricostruiti dall’Organo Inquirente con le dichiarazioni di altri tesserati presenti, il valore fidefacente del rapporto di gara e del supplemento redatto dallo stesso deferito, nonché dei tentativi di contatto a seguito della gara da parte di un allora dirigente dell’ASD Montefiascone 1960. All’udienza del 9.7.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Enrico Liberati nonché personalmente il deferito, assistito dall’avv. Erasmo Nasta, assistente arbitrale, e il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità del deferito da sanzionare, conseguentemente, con 6 mesi di sospensione. Il deferito, personalmente, negava recisamente i fatti e riferiva che al termine della gara aveva avuto uno scambio di battute con un dirigente della ASD Montefiascone 1960 e successivamente veniva filmato con un telefonino dal presidente di tale società che asseriva avesse colpito il dirigente, fatto mai avvenuto, e mentre era in prossimità dei gradini riceveva una forte spinta. Rilevava, inoltre, che la videoregistrazione effettuata non risultava versata in atti né erano state acquisite le immagini delle telecamere che riprendevano la partita né quelle del circuito chiuso. La difesa del deferito deduceva che le dichiarazioni dei tesserati dell’ASD Montefiascone 1960 fossero “in ciclostile” e non potevano superare il valore di prova privilegiata dato dal CGS e dall’art. 2700 c.c. ai rapporti arbitrali e, quindi, anche al supplemento di rapporto del deferito stesso. Concludeva chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante AIA partecipava come il campo in oggetto non fosse “felice” e che la contestata condotta del deferito in un campionato importante a livello regionale non aveva avuto alcuna risonanza nei mezzi di informazione, in ciò provando l’insussistenza dei fatti addebitati. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, il deferito merita di essere sanzionato. Risulta, infatti, acclarato che egli uscendo dal campo, mentre aveva un colloquio con dei calciatori della società di casa, proferisse “siete una squadra di merda” e poi spintonasse il dirigente Antonio Musella per evitare che lo stesso si avvicinasse all’arbitro per riferire tali parole ingiuriose da egli sentite. Le testimonianze, a riguardo, sono tutte convergenti e risultano essere genuine, tanto da ritenere i fatti provati. Anche coloro che non hanno assistito alla spinta o non hanno sentito la frase irriguardosa, peraltro, attestano il diverbio tra il deferito e il dirigente; gli stessi referti arbitrali confermano l’immediata percezione dei fatti da parte dei presenti i quali, quindi, non possono essere tacciati di alcun accordo doloso al fine di accusare il sig. Marco Martino e anzi corroborano la ricostruzione accusatoria. Per quanto attiene il valore fidefacente del rapporto di gara di cui all’art. 61 C.G.S., esso non può applicarsi circa la condotta tenuta dallo stesso estensore: egli altrimenti potrebbe autoassolversi dalle proprie infrazioni, omettendo o alterando i fatti, in ciò determinando l’impossibilità per l’ordinamento di perseguirlo e sanzionarlo. Benché i fatti, concretamente, siano lievi, la condotta tenuta dal sig. Martino risulta però grave, facendo egli parte della classe arbitrale il cui comportamento deve essere non solo continente, ma assolutamente specchiato, visto il ruolo di terzietà che egli deve assumere. Le richieste avanzate dalla Procura, tenuto conto di tali elementi, risultano comunque eccessive e, pertanto, il deferito andrà sanzionato in maniera meno afflittiva. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito Martino Marco responsabile degli addebiti a lui regolarmente ascritti e, per l’effetto, di sanzionarlo con 3 mesi di sospensione. Si trasmette agli interessati.

 

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