C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 26/11/2020 – Delibera – 17) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALVARO ALBANESI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTT.37 E 39 LETTERA DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED A CARICO DEL SIG. PIETRO CODONI, DIRIGENTE DELLA PREDETTA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ ART, 23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.101 del 16/10/2020

17) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALVARO ALBANESI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTT.37 E 39 LETTERA DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED A CARICO DEL SIG. PIETRO CODONI, DIRIGENTE DELLA PREDETTA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ ART, 23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.101 del 16/10/2020

Il Procuratore Federale F. Fe il Procuratore Federale Aggiunto; letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Presunta attività di prestanome svolta da Cedrini Antonio, allenatore di base, tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 per la società Nuova Pescia Romana 2004 (Campionato di Promozione), a favore di Codoni Pietro, non abilitato dal Settore Tecnico”. Esaminata la documentazione acquisita, e letta la relazione redatta dalla Procura, anche a seguito della proroga concessa dalla Procura Generale dello Sport; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati; osservano quanto segue: sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare rilevanza la nota del 3 gennaio 2020, pervenuta alla Procura Federale, anche per il tramite del Settore Tecnico, in cui il Presidente dell’A.I.A.C. del Lazio presentava gravi irregolarità nell’impiego di allenatori non abilitati; un esposto ricevuto via email, in data 9 0ttobre 2019, in ordine alla posizione del tecnico Cedrini Antonio e di Codoni Pietro, dirigente della società Nuova Pescia Romana 2004; osservava altresì la Procura che con il Comunicato Ufficiale n.274 del 26 giugno 2019 sono stati pubblicati gli accordi del procedimento, ai sensi dell’art.123 del C.G.S., di Pietro Codoni, Antonio Cedrini ed Alvaro Albanesi, nonché della società ASD Nuova Pescia Romana 2004, in relazione a fattispecie analoghe a quelle in esame, con riferimento a comportamenti posti in essere nella stagione precedente 2018/2019. È stata acquisita documentazione fotografica, esaminate le distinte di gara fino al 9 febbraio 2020 nelle quali veniva indicato, quasi sempre, Pietro Codoni quale massaggiatore ed Antonio Cedrini quale allenatore; sono stati altresì ascoltati diversi calciatori della squadra, il presidente, il sig. Codoni ed il sig. Cedrini. I calciatori interrogati hanno dichiarato che nella stagione sportiva precedente le funzioni di allenatore venivano svolte dal dirigente Codoni; in data 14 febbraio 2020 veniva concessa dal Comitato Regionale Lazio la deroga per poter allenare al sig. Codoni, subito dopo le dimissioni del sig. Cedrini. È risultato che il Codoni abbia operato come tecnico responsabile della prima squadra ben prima dell’essere autorizzato, fatto altresì accertato dal collaboratore della Procura nella gara del 9 febbraio 2020. Da tutto sopra quanto riportato, la Procura ha rilevato che le condotte denunciate dall’A.I.A.C. appaiono comprovate e che, pertanto, per le violazioni poste in essere dal sig. Cedrini Antonio si procede con atto autonomo di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C.. Per i motivi di cui sopra, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Pietro Codoni, per la violazione delle norme regolamentari a lui ascrivibili, per aver di fatto assunto fino al 14 febbraio 2020 in assenza della prescritta abilitazione, anche nel corso delle gare ufficiali, la conduzione tecnica della squadra ASD Nuova Pescia Romana 2004, partecipante al Campionato di Promozione, formalmente affidata al sig. Cedrini Antonio, nonché il Presidente della società sig. Alvaro Albanesi per aver consentito, o comunque non impedito, che il dirigente Codoni Pietro, inserito nelle distinte come massaggiatore, svolgesse senza il titolo abilitativo la funzione di allenatore; ha inteso deferire infine la società ASD Nuova Pescia Romana 2004 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza fissata dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il 15 ottobre 2020 era presente la Procura Federale, nella persona dell’Avv. Maurizio Gentile mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi integralmente al proprio atto di deferimento, dichiarandone la bontà e mettendo in evidenza come dalle testimonianze agli atti appaiano evidenti le violazioni contestate ai deferiti, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità di questi ultimi e, per l’effetto, che fossero sanzionati come segue: - Albanesi Alvaro, Presidente della società ASD Nuova Pescia Romana 2004, mesi sei (6) di inibizione; - Codoni Pietro, dirigente della società ASD Nuova Pescia Romana 2004, mesi sei (6) di inibizione; - ASD Nuova Pescia Romana 2004, euro 600,00 di ammenda. L’esame delle carte del procedimento porta ad escludere la responsabilità del tesserato deferito e, di conseguenza, della società chiamata a rispondere oggettivamente della violazione addebitata allo stesso. Dalle audizioni dei tesserati convocati dalla Procura Federale è emerso che l’allenatore Cedrini è stato sempre presente agli allenamenti ed alle gare ufficiali. Dall’esame delle distinte di gara è risultato che il Cedrini è stato sempre indicato come allenatore, tranne che in una occasione in cui risultava assente. Il Codoni, a sua volta, tesserato come dirigente - tecnico addetto alla prima squadra, è stato sempre presente nelle distinte di gara come massaggiatore, tranne che in una occasione in cui ha svolto le funzioni di dirigente accompagnatore. Infine i tesserati auditi hanno confermato che il Codoni fosse sempre presente agli allenamenti affiancando il Cedrini e svolgendo di fatto funzioni tecniche da allenatore. Dalle audizioni non è però emerso chi materialmente desse la domenica la formazione negli spogliatoi e non è apparso nemmeno univocamente chi si occupasse di istruire i calciatori sulla tattica da seguire, marcature da effettuare, chi decidesse le sostituzioni, attività tipiche dell’allenatore in prima. A fronte della presenza costante di un allenatore tesserato che non ha svolto certo la funzione tipica della “testa di legno”, essendo stato sempre presente oltre che alle gare anche agli allenamenti, non pare univocamente superato dal Codoni il confine tra l’attività di un dirigente che collabori con l’allenatore in modo del tutto legittimo e l’esercizio abusivo dell’attività di allenatore coperta da un tecnico abilitato che, in effetti, non la eserciti. Il regolamento nel settore dilettanti regionale non impone alle società di munirsi oltre che di un allenatore tesserato anche di altre figure tesserate con il settore tecnico quali l’allenatore in seconda, il preparatore atletico, il preparatore dei portieri ecc. e quindi è prassi costante che all’allenatore si affianchino figure, indicate come dirigenti –tecnici, che lo coadiuvino nella gestione del gruppo squadra. In questi frequentissimi casi possono verificarsi situazioni che si prestano ad interpretazioni non univoche, soprattutto quando il dirigente, per caratteristiche personali, sia esuberante e tenda ad occupare il ruolo dell’allenatore che, a sua volta, tollera questa invadenza. In tal caso, però, nessuna violazione può essere ascritta né all’allenatore né al dirigente in quanto il rapporto di collaborazione può atteggiarsi in forma libera non essendo normato, né può censurarsi la società in quanto l’allenatore è comunque l’unico responsabile della conduzione tecnica, non soggetto a censure e correzioni su come ritenga di esercitare il proprio mandato. Non va sottaciuto, nella fattispecie, che, dimessosi il Cedrini per motivi famigliari, la società ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione per il Codoni di condurre la squadra sino al termine del campionato, pur non essendo tesserato, e lo stesso Codoni, come da norme, ha partecipato con successo al primo corso utile bandito dal settore tecnico che lo ha definitivamente abilitato alla funzione. Il quadro probatorio è quindi rimasto incerto e non sufficiente per l’affermazione di responsabilità dei deferiti che vanno quindi prosciolti dagli addebiti. Tutto ciò premesso il Tribunale Sportivo Territoriale DELIBERA Di prosciogliere tutti i deferiti dalle infrazioni rispettivamente ascritte. Si trasmette agli interessati.

 

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