C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 04/12/2020 – Delibera – 21) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EVANGELISTA GIACOMO, GIÀ TESSERATO IN QUALITÀ DI AGENTE SPORTIVO SINO AL 30 GIUGNO 2019, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1 E ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 100, COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E DEGLI ARTICOLI 2. 1 E 5. 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI, NONCHÈ A CARICO DI PIERMATTEI LORENZO, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE DILETTANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 100, COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E DEGLI ARTICOLI 5. 4, COMMA 2 E 6 DEL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

21) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EVANGELISTA GIACOMO, GIÀ TESSERATO IN QUALITÀ DI AGENTE SPORTIVO SINO AL 30 GIUGNO 2019, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1 E ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 100, COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E DEGLI ARTICOLI 2. 1 E 5. 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI, NONCHÈ A CARICO DI PIERMATTEI LORENZO, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE DILETTANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 100, COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E DEGLI ARTICOLI 5. 4, COMMA 2 E 6 DEL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta della società ASD Unipomezia 1938 che ha chiesto ed ottenuto dai genitori del calciatore Piermattei Lorenzo il pagamento di euro 500,00 per consentire al tesserato di svincolarsi”. Vista la documentazione acquisita, ed in particolare la copia della comunicazione/esposto inviata a mezzo di posta elettronica dal signor Sandro Piermattei in data 4 febbraio 2020 - acquisita in pari data dalla Procura; esaminata l’attività istruttoria espletata, nonché la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti; rilevato che i destinatari della comunicazione Walter Valle, Gasponi Andrea e la società ASD Unipomezia 1938 hanno fatto pervenire istanze ex art.126 del C.G.S., che il signor Evangelisti Giacomo ha rimesso memoria difensiva per il tramite del proprio legale, e che invece il signor Piermattei Lorenzo non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva; alla luce delle premesse riportate e degli elementi probatori acquisiti, tra i quali i verbali di audizione di Piermattei Lorenzo, di Evangelista Giacomo, di Gasponi Andrea, di Valle Walter Presidente della società ASD Unipomezia 1938, di Pecci Francesco Presidente della società Polisportiva Monti Cimini, copia fattura emessa dal sig. Evangelisti Giacomo quale compenso per il tesseramento del calciatore Piermattei. Dalla relazione redatta dal Collaboratore della Procura Federale, appare emergere quanto segue: il signor Valle Walter, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Unipomezia 1938, avrebbe violato le norme regolamentari indicate in oggetto per aver, in occasione del rilascio dello svincolo al tesseramento del calciatore Piermattei Lorenzo, richiesto al genitore dello stesso il pagamento della somma di euro 500,00, al fine di ottemperare alle richieste del calciatore, il signor Evangelisti Giacomo, già tesserato in qualità di Agente sportivo sino al 2018, per aver violato anche egli le norme di cui all’oggetto, in quanto svolgeva attività di intermediazione, unitamente al suo collaboratore Gasponi Andrea, per perfezionare e favorire il tesseramento del calciatore in argomento per la società Unipomezia 1938 per la stagione 2019/2020, ricavandone un utile di euro 500,00, giusta fattura n.5 dell’1 agosto 2019, emessa dal signor Evangelisti nei confronti della società Unipomezia 1938, senza essere in possesso dell’iscrizione nel Registro Federale degli Agenti sportivi; il signor Gasponi Andrea, per le stesse violazioni regolamentari addebitate al signor Evangelisti; il calciatore Piermattei Lorenzo, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, per aver in via di fatto, ancorché in assenza di formale procura, affidato ai due soggetti di cui sopra ogni attività inerente la ricerca di una società cui tesserarsi per la stagione sportiva 2019/2020, curandone il successivo tesseramento con la società ASD Unipomezia 1938, senza che gli stessi fossero in possesso dell’iscrizione nel Registro Federale degli Agenti sportivi. Ritenuto che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S. della società ASD Unipomezia 1938, in relazione ai fatti contestati al suddetto presidente, signor Valle Walter. Rilevato che le argomentazioni difensive esposte dall’agente sportivo non incidono sul piano sostanziale e non vanno a modificare quanto accertato in sede d’indagine. Preso atto che risultano stralciate dal presente procedimento le posizioni dei signori Valle Walter, Gasponi Andrea e della società ASD Unipomezia 1938, in quanto definite con separati provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art.126 del C.G.S.. Per tutti questi motivi la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il signor Evangelisti Giacomo ed il calciatore Piermattei Lorenzo. Il giorno 26 novembre 2020, con riunione avvenuta con la modalità a distanza, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lazio. Per la Procura Federale era presente l'Avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti è comparso l'Avv. Ducci, legale in rappresentanza del sig. Evangelista Giacomo. Nessuno invece è comparso per il Sig. Piermattei Lorenzo. La Procura Federale, preliminarmente comunicava l'avvenuto patteggiamento per i sig.ri Valle e Gasponi e per la Società ASD Unipomezia 1938, ai sensi dell'art.126 del C.G.S., ed insisteva altresì nell’atto di deferimento per i soggetti rimanenti, chiedendo per gli stessi le seguenti sanzioni: - mesi 3 di inibizione per il Sig. Evangelisti Giacomo; - giorni 15 di squalifica per il Sig. Piermattei Lorenzo. Il Tribunale Federale Territoriale, valutando attentamente gli atti del fascicolo ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, per aver il Sig. Evangelisti Giacomo, già tesserato agente sportivo, pur essendo sprovvisto di tale titolo nel Registro Federale, svolto le funzioni di Agente sportivo a favore del calciatore Piermattei Lorenzo, al fine di perfezionare il suo tesseramento per la società ASD Unipomezia 1938 per la stagione sportiva 2019/2020, ricavandone altresì un utile come dimostrato e riportato in atti, e lo stesso Sig. Piermattei Lorenzo per le violazioni di cui all'art.4, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.100, comma 5 delle N.O.I.F. e all’art.5.4, comma 2 e 6.1 del Registro degli Agenti sportivi, per avere in via di fatto affidato al Sig. Evangelisti Giacomo ogni attività inerente la ricerca di una Società cui tesserarsi. Per l'effetto di quanto detto sopra, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il sig. Evangelisti Giacomo con l’inibizione di 2 mesi ed il sig. Piermattei Lorenzo con la squalifica di 15 giorni. Si trasmette agli interessati.

 

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