C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 11/12/2020 – Delibera – 19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANGELONI MICHELE, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA FORTITUDO ACADEMYVELITRUM, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1, 26, COMMA 1, E 11, COMMA 1 LETT. C, DEL C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ART. 66 DELLE N.O.I.F., E DELLA SOCIETÀ ASD SPQV VELLETRI CALCIO GIÀ ASD FORTITUDO ACADEMYVELITRUM, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE AI FATTI CONTESTATI AL RISPETTIVO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIGNOR MICHELE ANGELONI PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 66 DELLE N.O.I.F.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

 

19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANGELONI MICHELE, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA FORTITUDO ACADEMYVELITRUM, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1, 26, COMMA 1, E 11, COMMA 1 LETT. C, DEL C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ART. 66 DELLE N.O.I.F., E DELLA SOCIETÀ ASD SPQV VELLETRI CALCIO GIÀ ASD FORTITUDO ACADEMYVELITRUM, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE AI FATTI CONTESTATI AL RISPETTIVO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIGNOR MICHELE ANGELONI PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 66 DELLE N.O.I.F..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

Con atto del 5 ottobre 2020 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1. Angeloni Michele, tesserato all’epoca dei fatti sopra contestati in qualità di Dirigente Accompagnatore della Società ASD Fortitudo AcademyVelitrum ora ASD SPQV Velletri Calcio; 2. La Società ASD SPQV Velletri Calcio già ASD Fortitudo AcademyVelitrum; per rispondere: 1. Sig. Michele Angeloni, tesserato nella stagione sportiva 2019-2020 in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Fortitudo AcademyVelitrum, per la violazione degli articoli 4, comma 1, 26, comma 1, e 11, comma 1 lett. C, del C.G.S. vigente in relazione all’art. 66 delle N.O.I.F., per avere nella predetta qualità in occasione della gara ASD Fortitudo AcademyVelitrum – ASD Pol. Bellegra 1962, valevole per il campionato regionale di Prima Categoria – Girone F, disputata in Velletri il giorno 12.01.2020, con inizio alle ore 11,00, consentito, e comunque non impedito, nei minuti conclusivi della predetta gara l’ingresso nell’impianto di gioco in prossimità dei locali spogliatoi di numerose persone identificate come sostenitori della squadra ospitante, così favorendo un primo tentativo di aggressione nei confronti del Dirigente signor Francesco Gentili e del calciatore Simone Moselli, ed un successivo tentativo di aggressione nei confronti dell’intera squadra ospite nel momento del rientro nel locale spogliatoio; 2. La Società ASD SPQV Velletri Calcio già ASD Fortitudo AcademyVelitrum, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. in relazione ai fatti contestati al rispettivo Dirigente Accompagnatore signor Michele Angeloni per gli effetti di cui all’art. 66 delle N.O.I.F.. Assumeva l’Organo requirente che dall’attività di indagine espletata dai collaboratori della Procura erano emersi i comportamenti trasfusi nel capo d’incolpazione ed allegava le seguenti fonti di prova: 1. Copia comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio sig. Melchiorre Zarelli del 22.01.2020, con relativi allegati; 2. Richieste Atti Comitato Regionale Lazio F.I.G.C./L.N.D.; 3. Atti Audizione Sig. Gentili Francesco Dirigente Accompagnatore ASD Bellegra 1962; 4. Atti Audizione Sig. Tobia Giuseppe Dirigente Accompagnatore ASD Bellegra 1962; 5. Atti Audizione Sig. Moselli Simone Calciatore ASD Bellegra 1962; 6. Atti audizione Sig. Quaresima Vinicio Allenatore ASD Bellegra 1962; 7. Atti audizione Sig. Battisti Alessandro Calciatore ASD Bellegra 1962; 8. Atti Censimento + AS 400 Stagione Sportiva 19/20 Società ASD Pol. Bellegra 1962; 9. Atti audizione Sig. Lombardo Luigi Allenatore AC Fonte Meravigliosa; - 3 - 10. Atti audizione Sig. Galimberti Danilo Dirigente Accompagnatore AC Fonte Meravigliosa; 11. Atti audizione Sig. Palumbo Gabriele Dirigente Accompagnatore AC Fonte Meravigliosa; 12. Atti AS400 Stagione Sportiva 2019/2020 A.C. Fonte Meravigliosa; 13. Atti audizione Sig. Di Francesco Luca A.E. Sezione A.I.A. Albano; 14. Atti audizione Sig. Bastianelli Luca ASD Fortitudo Academy Velitrum; 15. Atti Censimento + AS 400 Stagione Sportiva 19/20 ASD Fortitudo Academy Velitrum; 16. AS400 Stagione Sportiva 2020/2021 ASD SPQV Velletri Calcio (nata da fusione: ASD Fortitudo Academy Velitrum, Real Velletri, Atletico Velletri Calcio a 5); 17. Relazione di indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale Dott. Andrea Lucarelli, con relativi documenti allegati. Su conforme richiesta il Tribunale fissava l’udienza per la discussione del ricorso nei termini di rito disponendo che la stessa si svolgesse da remoto sulla piattaforma all’uopo predisposta dalla Federcalcio in ossequio alle disposizioni emanate per la prevenzione del contagio da COVID 19. Faceva pervenire il 23 novembre 2020 memoria difensiva la società deferita per il ministero dell’Avv. Edoardo Chiacchio che eccepiva come primo motivo di ricorso la inapplicabilità alla società deferito dell’istituto della responsabilità oggettiva per il comportamento del suo dirigente. In effetti non vi sarebbe stato alcuna aggressione fisica nei confronti di dirigenti o calciatori della società avversaria ma, al più, un confronto verbale acceso al termine della gara senza alcuna conseguenza fisica. L’unico tesserato della società Bellegra che lamenta un’aggressione è stato il dirigente Gentili Francesco, dirigente accompagnatore, ma le sue dichiarazioni non appaiono congruenti con quelle del calciatore della stessa società Moselli che non parla di aggressione subita da lui stesso o dal dirigente Gentili. Con il secondo motivo di difesa la società richiede l’applicazione dall’articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva e, quindi, il proscioglimento della società od, in via ulteriormente gradata l’applicazione di una tenue sanzione ai sensi dell’articolo 8 comma a) del C.G.S. od una tenue ammenda. Sostiene l’esponente che la società attuale è la risultante della fusione di ben tre società e che il dirigente accompagnatore deferito non ha più alcun ruolo nella nuova compagine che svolge una lodevole attività sia nel settore giovanile che con la prima squadra per mano degli attuali dirigenti che non hanno mai subito alcuna sanzione disciplinare. Queste circostanze imporrebbero quindi il proscioglimento della società od, al massimo, l’irrogazione dell’ammonizione o di una tenuissima ammenda. Non pervenivano scritti difensivi in sostegno del dirigente deferito. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento, svoltasi da remoto in modo idoneo ad assicurare il regolare contraddittorio delle parti e la puntuale percezione da parte del collegio giudicante di quanto reciprocamente esposto, il rappresentante della Procura Federale Avv. Bevivino insisteva negli elementi a sostegno dell’incolpazione per tutti i deferiti e richiedeva l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 4 a carico del dirigente Angeloni e l’ammenda di € 4.000,00 a carico della società deferita. L’Avv. Chiacchio per la società deferita insisteva invece per il proscioglimento della sua rappresentata non sussistendo gli elementi di accusa, in particolare non essendosi verificata la lamentata aggressione a carico dei dirigenti e calciatori della società avversaria, poiché tutto si era limitato ad un confronto verbale mai sfociato in gesti di violenza. Non essendovi questioni preliminari o pregiudiziali da esaminare l’attenzione del Collegio giudicante si è rivolta essenzialmente alle fonti di prova depositate in atti dalla Procura Federale. In particolare appaiono rilevanti le dichiarazioni dei dirigenti della società A.C. Fonte Meravigliosa che hanno assistito ai fatti in quanto in procinto di iniziare la gara della categoria giovanissimi Under 14 che li vedeva impegnati sul campo Scavo B e programmata al termine della gara in contestazione. I dirigenti sentiti in proposito hanno confermato di aver assistito ad una serie di confronti non solo verbali tra soggetti non meglio identificati, non indossanti abbigliamento sportivo, che hanno tentato di aggredire dirigenti e calciatori della società Bellegra, tanto che sono stati costretti a far rientrare i loro giovani calciatori nello spogliatoio per tutelarne l’incolumità ed evitare che assistessero a scene riprovevoli. Analoga percezione ha avuto l’Arbitro della gara del settore giovanile che ha dichiarato di aver percepito un clima di grande tensione anche se non rammenta di aver assistito a gesti di violenza consumata. Le dichiarazioni dei tesserati del Bellegra riferiscono di un clima di particolare tensione da parte dei sostenitori locali nei confronti della loro panchina, clima esacerbatosi a seguito di una doppia espulsione comminata dal direttore di gara circa 10 minuti prima del termine. Nel dirigersi verso lo spogliatoio il Gentili sarebbe stato attinto da un calcio da un sostenitore locale introdottosi nel recinto degli spogliatoi che avrebbe tentato di penetrare all’interno dello spogliatoio non riuscendovi solo perché il dirigente colpito aveva avuto la prontezza di chiudere la porta che l’assalitore colpiva con violenti calci. Emerge comunque dalla puntuale ricostruzione operata dal collaboratore della Procura Federale che i gesti di violenza consumata, lamentati dai tesserati del Bellegra, si sarebbero limitati al calcio da cui è stato attinto il dirigente Gentili, mentre è certa, per essere stata rilevata da plurime dichiarazioni testimoniali, la presenza di persone non autorizzate all’interno del recinto degli spogliatoi. Il collaboratore della Procura riferisce infine di essere andato in incognita ad assistere ad altra gara presso l’impianto sportivo in questione e che è possibile accedere nell’area dagli spogliatoi del campo Scavo B e dalle tribune attraverso un cancello che accede nell’area e che viene lasciato aperto ed incustodito. Ciò premesso è emersa la responsabilità del dirigente deferito che, svolgendo le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra ospitante, avrebbe dovuto curare che sul terreno di gioco, nel campo per destinazione e nella zona degli spogliatoi non accedessero persone non autorizzate, non identificate e non inserite in distinta come invece è avvenuto. A carico della società sussiste la responsabilità per le violazioni ascritte al suo tesserato, così come per i fatti addebitati ai propri sostenitori per i quali non risulta essere stata sanzionata dal Giudice Sportivo in quanto sfuggiti alla percezione diretta del direttore di gara. Quoad poenam va detto che le sanzioni richieste non appaiono corrispondenti agli occorsi in quanto eccessive. È vero che l’accesso abusivo nel recinto degli spogliatoi vi è stato ma l’aggressione fisica ai tesserati del Bellegra sembrerebbe essersi limitata al calcio subito dal dirigente Gentili non avendo altri tesserati lamentato alcun altro episodio di violenza consumata. Così come è vero che i fatti si sono svolti alla presenza dei giovanissimi tesserati per la società Fonte Meravigliosa che ne avranno certamente tratto un contraccolpo negativo, ma è altrettanto vero che le condizioni dell’impianto con un unico accesso agli spogliatoi per i due campi di gioco ed un unico piazzale di accesso al terreno di gioco favoriscono l’accesso abusivo di persone non iscritte in distinta rendendo difficile l’azione di controllo dei dirigenti responsabili. Appare quindi equo fissare le sanzioni a carico dei deferiti come da dispositivo, anche in considerazione delle petizioni difensive della società deferita che possono essere parzialmente assunte quali attenuanti. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il sig. Angeloni Michele con l’inibizione di 45 giorni e la società A.S.D. SPQV Velletri Calcio con l’ammenda di euro 1.000,00. Si trasmette agli interessati.

 

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