C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 182 del 18/03/2021 – Delibera – 28) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTO CIRELLI, TESSERATO QUALE DIRIGENTE PER LA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY SORA CALCIO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.170 del 12/02/2021

28) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTO CIRELLI, TESSERATO QUALE DIRIGENTE PER LA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY SORA CALCIO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.170 del 12/02/2021

Il presente procedimento disciplinare trae origine da un esposto presentato alla Procura Federale dalla Società Academy Sora Calcio, a firma del Sig. Roberto Cirelli, con il quale si segnalavano numerosi, sia pur generici, esempi di calciomercato applicato ai bambini a partire dalla Scuole calcio, che organizzavano provini in violazione della normativa del Settore Giovanile e Scolastico. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti documenti di particolare valenza probatoria e specificatamente: - Organigramma della ASD Academy Sora Calcio per la s.s. 2020/2021; - Audizione del Sig. Davide Belardi (Presidente della ASD Academy Sora Calcio) del 03/11/2020; - Audizione del Sig. Roberto Cirelli (dirigente della Società suindicata) del 10/11/2020; - Copia comunicazione e-mail inviata dal Cirelli al Presidente Belardi il 21/09/2020; - Posizione di tesseramento del Sig. Roberto Cirelli. Dall’attività istruttoria e dall’esame degli atti suindicati emergeva che: - il Sig. Roberto Cirelli, tesserato quale dirigente per la ASD Academy Sora Calcio, aveva presentato, in data 24/09/2020, un esposto alla Procura Federale, utilizzando la carta intestata ed il timbro della predetta Società, senza essere autorizzato dal Presidente e legale rappresentante della medesima, Sig. Davide Belardi; - lo stesso Cirelli, in occasione dell’audizione del 10/11/2020, innanzi alla Procura Federale, si era rifiutato di fornire i nomi di persone e Società che avrebbero posto in essere le condotte di rilievo disciplinare segnalate nell’esposto a sua firma, impedendo, così, alla Procura Federale di effettuare ulteriori atti di indagine finalizzati all’accertamento delle predette condotte. Per tali motivi la Procura deferiva, a questo Tribunale Federale Territoriale, il Sig. Roberto Cirelli per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex artt. 4, c. 1 e 22 c.1 del C.G.S..

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 11/02/2021, svoltasi con modalità a distanza, era presente per la Procura Federale l’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per il deferito né venivano presentate memorie difensive. La Procura si riportava all’atto di deferimento, chiedendo, per il Sig. Roberto Cirelli, l’applicazione dell’inibizione di 6 mesi. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità del deferito per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 4, comma 1 e 22 comma 1 del C.G.S., ma ritiene che la sanzione proposta dalla Procura debba essere rivista, tenuto conto dell’effettiva gravità delle violazioni poste in essere dal deferito. Pertanto, visto quanto sopra DELIBERA Di ritenere il deferito Cirelli Roberto responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di irrogare allo stesso l’inibizione di mesi 2. Si trasmette agli interessati.

 

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