C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 31/07/2020 – Delibera – 80) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIARDIELLO MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPORT BLERA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 ED ART.22, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL, SIG. FRATEIACCI AGOSTINO, PER LE VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT.4, COMMA 1, 22, COMMA 1 E 34, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DI DOLCI PIETRO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL ALL’EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 E ART.22, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

80) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIARDIELLO MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPORT BLERA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 ED ART.22, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL, SIG. FRATEIACCI AGOSTINO, PER LE VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT.4, COMMA 1, 22, COMMA 1 E 34, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DI DOLCI PIETRO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL ALL’EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 E ART.22, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto “Segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, inerente la condotta del presidente, del direttore generale e della società T.C. Fogliano 2000, oltre che del tecnico Giardiello Massimo, tesserato per altra società, i quali avrebbero svolto attività di proselitismo nei confronti di minori tesserati con la società Fontus, oltre ad offese e atti di bullismo che questi ultimi avrebbero ricevuto da parte di giovani tesserati del T.C. Fogliano 2000, nonché per violazione della clausola compromissoria da parte del presidente della stessa T.C. Fogliano 2000”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati, nonché la nuova notifica al tecnico Giardiello Massimo e che, i predetti soggetti nulla riscontravano facendo decorrere i termini previsti. Tutto nasce dalla comunicazione del Coordinamento del S.G.S. del Lazio, trasmessa alla Procura, in cui riporta una denuncia/querela sporta dal presidente Frateiacci e messaggi sleali ed antisportivi verso i tesserati della società Fontus, da parte del sig. Zaccaro. Ritenuto che sono stati acquisiti, oltre la nota di cui sopra, vari documenti, quali verbali di audizioni, in particolare quello del denunciante De Marco Luca, presidente della società Fontus e di calciatori e del tecnico della predetta società, nonché dell’allenatore del Vetrallablera Calcio, e degli altri soggetti coinvolti nel caso in esame; Osservato che dall’esame degli atti di indagine in questione è emerso che Giardiello Massimo, attualmente tesserato con la società Castel Giorgio, ha allenato la squadra del T.C. Fogliano 2000, categoria Primi Calci, privo di qualifica e di tesseramento con la predetta società; inoltre, lo stesso soggetto ha contattato nel settembre 2018 calciatori minorenni, tesserati per la società Fontus, invitandoli a tesserarsi per la società T.C. Fogliano 2000, screditando la società Fontus, dichiarando che a breve sarebbe fallita; È emerso che Zaccaro Biagio, allorquando era tesserato come allenatore con la società T.C. Fogliano 2000, ha utilizzato frasi sleali ed antisportive nei confronti della società Fontus e dei giovani calciatori della stessa, analiticamente dimostrate nell’atto di deferimento e che, per lo stesso, la Procura procederà con separato atto di deferimento alla Commissione Disciplinare del Settore tecnico. È emerso altresì che Dolci Pietro, all’epoca dei fatti direttore generale della società T.C. Fogliano 2000, in occasione della gara del 28.10.2018 contro la società Fontus, mentre svolgeva la funzione di assistente arbitrale proferiva nei confronti del calciatore Cascietti Mattia, della società Fontus, durante una fase di gioco, la frase “alzati pagliaccio”. Che infine è emerso che Frateiacci Agostino, all’epoca dei fatti presidente della società T.C. Fogliano 2000, ha presentato denuncia/querela alla Polizia di Stato nei confronti del presidente della società Fontus, De Marco Luca, senza chiedere la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C.. Rileva la Procura che Frateiacci Agostino, Dolci Pietro e Giardiello Massimo non si sono presentati in Procura, senza giustificato motivo. La Procura, rilevato che dagli atti sopra indicati ha accertato che i comportamenti dei soggetti in argomento sono in violazione delle norme regolamentari indicate in premessa e, pertanto, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giardiello Massimo, Frateiacci Agostino, in violazione dell’art.30 dello Statuto Federale, e Dolci Pietro e la società T.C. Fogliano 2000, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità della notifica dell’atto di deferimento, fissava la riunione per la discussione dandone formale avviso a tutte le parti. Alla riunione risultavano assenti tutti i deferiti, benché regolarmente avvisati, e non risultava prodotto alcuno scritto difensivo. La Procura Federale, richiamati tutti gli atti e le conclusioni del deferimento, richiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e la irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico dei dirigenti Frateiacci e Giardiello mesi nove di inibizione, a carico del dirigente Dolci mesi sei di inibizione ed a carico della società TC Fogliano 2000 l’ammenda di € 900,00. Ritiene il Tribunale che a carico del presidente Frateiacci Agostino non sussista l’incolpazione di cui al capo A della rubrica. Viene contestato al tesserato di aver presentato una denuncia querela alla Polizia di Stato nei confronti del Sig. Luca De Marco presidente della società Fontus, senza ottenere la preventiva autorizzazione dai competenti Organi della Federazione. Dall’esame della denuncia querela si può rilevare come il Frateiacci lamenti l’accesso abusivo, tramite probabilmente l’acquisizione non autorizzata delle credenziali di accesso, alla sezione riservata alla società TC Fogliano 2000 nel sito della Federazione Italiana Gioco Calcio, producendo a supporto l’indicazione di varie persone che avrebbero visto come il De Marco mostrasse sul suo telefono cellulare la sezione riservata al Fogliano ed, in particolare, il tabulato dei calciatori della medesima società, che non avrebbe compreso alcuni giovani calciatori schierati in campo che, a suo dire, non sarebbero stati regolarmente tesserati. Il denunciante riteneva quindi che il De Marco avesse utilizzato le credenziali d’accesso al sito della società di cui era venuta a conoscenza precedentemente, e che non aveva ovviamente alcun diritto di utilizzare. Il reato in contestazione appare essere quello di cui all’articolo 615 quater c.p. aggravato per la sussistenza delle condizioni di cui all’art.617 quater quarto comma n. 1 c.p. in quanto il sito a cui le credenziali consentivano l’accesso era quello della Federazione, ente pubblico, (qualora non si voglia ipotizzare il più grave reato previsto dall’articolo 615 ter c.p.

aggravato), per il quale non vi è condizione di procedibilità, si sarebbe altresì verificato l’abusivo accesso a dati sensibili ricavabili dal tabulato dei calciatori e dalle altre informazioni attingibili dal sito, in violazione della normativa sulla privacy. È ormai granitica la conclusione da parte sia della Giurisprudenza degli Organi Giurisdizionali del CONI che di quella Federale che la clausola compromissoria non venga violata quando il fatto denunciato costituisca un reato per il quale non vi sia condizione di procedibilità; invero vi è Giurisprudenza contrastante anche quando ci si trovi di fronte ad un reato perseguibile a querela di parte se il fatto descritto non attiene strettamente all’evento sportivo e, di conseguenza, non è regolamentato nell’ordinamento federale. Nella specie, come si è visto, oltre a trattarsi di un reato perseguibile d’ufficio, ci si troverebbe in una fattispecie del tutto avulsa dall’evento sportivo in se, e relativa al delicato ambito della protezione dei dati personali e dell’accesso ai sistemi informatici in cui vi è assoluta esclusività dell’ordinamento statuale. Nella specie, quindi, il tesserato non ha violato alcuna clausola compromissoria non essendo necessario alcun avviso agli Organi Federali per presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria in relazione a fatti che ipotizzino reati perseguibili d’ufficio e del tutto avulsi dell’attività sportiva in se considerata; ovviamente senza entrare minimamente nel merito della fondatezza o meno dei fatti denunciati. Per quanto attiene tutte le altre incolpazioni ritiene il Tribunale che siano documentalmente provate e che non si possano analizzare fatti a discarico che i deferiti non hanno ritenuto di fornire omettendo ogni difesa nel giudizio. Le sanzioni vanno però parametrate ai precedenti consolidati ed all’effettiva portata degli addebiti e fissate come da dispositivo. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti Giardiello Massimo e Dolci Pietro responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per l’effetto, di irrogare al sig. Giardiello Massimo l’inibizione per 6 mesi ed al sig. Dolci Pietro l’inibizione per 2 mesi. Di ritenere il sig. Frateiacci Agostino responsabile della sola violazione di cui al capo B del deferimento, irrogandogli la sanzione dell’inibizione per 2 mesi. Di irrogare altresì alla società ASD T.C. Fogliano 2000 SRL l’ammenda di euro 500,00. Si trasmette agli interessati.

 

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