C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 31/07/2020 – Delibera – 92) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO VINCITORIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. VINCENZO VALENTE, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

92) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO VINCITORIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. VINCENZO VALENTE, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

Il Procuratore Federale interregionale letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. prot. 608 pfi 19/20 avente ad oggetto “ Mancato tesseramento di un tecnico abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria da parte della Soc. Real Cassino Colosseo la quale sarebbe indebitamente affidata al Sig. Vincitorio Alessandro, non abilitato dal Settore Tecnico ma tesserato come Dirigente Accompagnatore” con la quale veniva segnalato che nel corso della Stagione Sportiva 2019/2020 la Società Real Cassino Colosseo aveva tesserato come Dirigente Accompagnatore il Sig. Vincitorio e quindi privo di qualifica in quanto non iscritto all’Albo del Settore Tecnico ha svolto le funzioni di allenatore in favore della ASD Real Cassino Colosseo come risulta dalle distinte ufficiali delle gare tutte valevoli per il Campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali e come risulta anche dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Sig. Vincitorio sui social-media e agli organi di stampa. A tali comportamenti segue la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 commi 1 e 2 CGS della Soc. Real Cassino Colosseo e del suo Presidente all’epoca dei fatti, Sig. Valente Vincenzo per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vincitorio Alessandro di svolgere nella S.S. 2019/2020 l’attività di allenatore pur non essendo abilitato e privo di qualifica. La Procura accertato che il Sig. Vincitorio, tesserato come Dirigente Accompagnatore, aveva la conduzione della squadra Soc. Real Cassino Colosseo per il campionato di Prima Categoria non essendo abilitato ritiene così, tale condotta idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Vincitorio e al Pres. Sig. Valente poiché contraria al dovere di lealtà, proibitá e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4 co. 1 del CGS. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati, preso atto che la Società Real Cassino Colosseo non presentava memoria difensiva, ne avanzava richiesta di essere sentita. Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Vincitorio e Valente e la Soc. Real Cassino Colosseo per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolarmente a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettive ai sensi dell’art. 6 co 1 del CGS a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio allenatore e presidente al momento della commissione dei fatti. Il giorno 09.07.2020 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale. Per la Procura Federale era presente l’Avv. Enrico Liberati, mentre per i deferimenti nessuno è comparso. La Procura Federale insisteva nell’atto di deferimento del procedimento 608/2019-2020, per le seguenti sanzioni: - mesi 6 di inibizione per il Dirigente Accompagnatore Vincitorio Alessandro;

- mesi 6 di inibizione per il Presidente Valente Vincenzo; - euro 600,00 di ammenda per la Soc. Real Cassino Colosseo. Il Tribunale Federale Territoriale, valutando gli atti del fascicolo ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte per aver consentito e autorizzato il dirigente della società Vincitorio Alessandro sprovvisto del titolo specifico, a svolgere la funzione di allenatore della società Real Cassino Colosseo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del CGS e, per l’effetto DELIBERA Di dichiarare i deferiti responsabili degli addebiti ascritti e, per gli effetti, di sanzionarli nei seguenti modi: - ASD Real Cassino Colosseo, ammenda euro 300,00; - Vincitorio Alessandro, inibizione per 3 mesi; - Valente Vincenzo, inibizione per 3 mesi. Si trasmette agli interessati.

 

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