C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 31/07/2020 – Delibera – 94) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. TORRE ANGELA ACDS S.R.L. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 3 DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.), A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL’ART.6, COMMA 3 DEL C.G.S. E DEL SIG. GETULI MASSIMO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL’ART.4 DEL C.G.S.). Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

94) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. TORRE ANGELA ACDS S.R.L. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 3 DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.), A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL’ART.6, COMMA 3 DEL C.G.S. E DEL SIG. GETULI MASSIMO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL’ART.4 DEL C.G.S.).

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale dava corso al procedimento disciplinare nr. 125 stagione sportiva 19-20, avente ad oggetto la condotta dei sostenitori della S.S. Torre Angela per le gravi offese rivolte alla sig.ra Giada Mammucari direttore della gara A.S.D. Zena Montecelio-SSD Certosa del 15.5.19. In particolare, dalla documentazione raccolta e dall’audizione delle parti interessate è emerso che a) nel corso della gara A.S.D. Zena Montecelio-SSD Certosa del 15.5.19 l’arbitro sig.ra Giada Mammucari è stata destinataria di gravi offese a sfondo sessuale e sessista pronunciate da sostenitori e tesserati della S.S. Torre Angela che “riconosciuti grazie a vessilli e tute sociali” assistevano alla predetta partita, tale circostanza – riportata nel referto dell’arbitro – è stata confermata anche dai tesserati di ambo le squadre in campo (sig. Ghinassi Arturo e Tanturri Federico, all’epoca dei fatti calciatori della S.S.D. Certosa; Paglione Gabriele e Vitali Valerio all’epoca dei fatti calciatori della Zena Montecelio) oltre che dal sig. Fabrizio Ciani, vice presidente della S.S. Torre Angela; b) il comportamento di Massimo Getuli – che, pur ritualmente invitato, ometteva di rendere dichiarazioni innanzi al collaboratore federale, senza fornire alcuna motivazione - costituisce una violazione dei principi di lealtà correttezza e probità ex art. 4 C.G.S. cui consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. della ASD Zena Montecelio quale Società di appartenenza; c) il sig. Massimo Getuli in data 15.02.20 concordava con la Procura Federale la sanzione ex art. 126 C.G.S.. Sulla scorta di quanto sopra riepilogato, la Procura Federale notificava il deferimento in commento. Il Tribunale fissava l’udienza al 16.7.20 alla quale non compariva nessuno per i deferiti, laddove la Procura Federale - riportandosi all’atto di deferimento - chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: - ammenda di €.2000,00 per la S.S. Torre Angela; - ammenda per €.200,00 per l’A.S.D. Zena Montecelio; - inibizione per il sig. Massimo Getuli di 30 gg. Il Tribunale Federale, a scioglimento della riserva, sulla scorta della documentazione acquisita, ritiene provata la responsabilità dei deferiti per i fatti come a loro ascritti, in tale senso oltre al referto arbitrale – che già costituisce fonte di prova privilegiata – sono univoche le testimonianze raccolte in istruttoria che hanno dato contezza sia sulla presenza di sostenitori e tesserati del Torre Angela tra il pubblico della gara ASD Zena Montecelio - SSD Certosa, sia delle gravi offese rivolte da questi alla direttrice di gara Giada Mammucari. Solo sotto il profilo del quantum, anche in considerazione della categoria, si ritiene di mitigare la sanzione economica, pertanto, il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l’effetto, di irrogare le seguenti sanzioni: - S.S. Torre Angela ACDS S.r.l., l’ammenda di euro 800,00; - A.S.D. Zena Montecelio, l’ammenda di euro 100,00; - Getuli Massimo, l’inibizione per 30 giorni. Si trasmette agli interessati.

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