C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 11/05/2021 – Delibera – 29) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA POLLIDORI, NELLA QUALITÀ ALL’EPOCA DEI FATTI DI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, NONCHÉ DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. GIANLUCA LUPINO, NELLA QUALITÀ, ALL’EPOCA DEI FATTI, DI TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD OSTIANTICA CALCIO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, NONCHÉ DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE LA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. VIGENTE. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.194 del 9/04/2021

29) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA POLLIDORI, NELLA QUALITÀ ALL’EPOCA DEI FATTI DI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, NONCHÉ DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. GIANLUCA LUPINO, NELLA QUALITÀ, ALL’EPOCA DEI FATTI, DI TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD OSTIANTICA CALCIO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, NONCHÉ DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE LA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. VIGENTE.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.194 del 9/04/2021

Il Procuratore Federale Interregionale letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 422 pfi 20- 21 avente ad oggetto “Svolgimento, nella s.s. 19-20 da parte del Sig. Gianluca Lupino, calciatore e dirigente dell’ASD Ostiantica Calcio 1926, dell’attività di allenatore della squadra ASD Ostiantica Calcio 1926, iscritta al Campionato Giovanissimi Provinciali U15 del C.R. Lazio della LND, sebbene privo della relativa abilitazione S.T.”, nel cui corso dell’attività istruttoria venivano acquisite alcune dichiarazioni rilasciate da alcuni calciatori tesserati per la stessa società, che indicavano in modo univoco lo svolgimento dell’attività di allenatore in favore della squadra da parte del Sig. Gianluca Lupino, tesserato dell’ASD Ostiantica Calcio 1926, ma sprovvisto della necessaria abilitazione. Detta circostanza veniva altresì confermata dal Sig. Andrea Pollidori, tesserato in qualità di Presidente della Società Ostiantica Calcio 1926, nel corso dell’audizione del 29.10.2020, evidenziando come quest’ultimo avesse consentito o comunque non impedito nel corso della S.S. 19/20 al Sig. Gianluca Lupino, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta a nessun albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere di fatto l’attività di allenatore in favore della squadra. La Procura, accertava quindi che il Sig. Andra Pollidori, rappresentante legale della società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, consentiva tali comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dal Sig. Gianluca Lupino, e che tale condotta era idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare poiché contraria al dovere di lealtà, probità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4 co. 1 del C.G.S. ed art. 1 bis co. 1 C.G.S.. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che la Società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926 presentava memoria difensiva. Tutto ciò premesso, la Procura riteneva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Gianluca Lupino, il Sig. Andrea Pollidori e la società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate, con responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 del C.G.S. a carico della suddetta società, per i comportamenti posti in essere dal proprio rappresentante legale. Il giorno 08.04.2021, nell’incontro svolto con modalità a distanza, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale. Per la Procura Federale era presente l’Avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti nessuno è comparso. La Procura Federale insisteva nell’atto di deferimento, chiedendo per i deferiti le seguenti sanzioni: - mesi 6 di inibizione per Pollidori Andrea; - mesi 6 di inibizione per Lupino Gianluca; - euro 900,00 di ammenda per la Società ASD Ostia Antica Calcio 1926. Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene che dagli stessi emergano comportamenti violativi della normativa federale, posti in essere dai predetti soggetti. Ritiene pertanto i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, per aver consentito e autorizzato il dirigente della società ASD Ostiantica Calcio 1926, sig. Lupino Gianluca, sprovvisto del titolo specifico, a svolgere la funzione di allenatore della stessa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS e, per l’effetto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, pertanto, di sanzionarli come segue: - Pollidori Andrea, inibizione di mesi 3; - Lupino Gianluca, inibizione di mesi 3; - ASD Ostiantica Calcio 1926, ammenda di euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

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