C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/08/2020 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CIAMPINO CA5, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

 

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CIAMPINO CA5, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Con atto del 7 luglio 2020 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale per il Lazio la società Real Ciampino CA5 per rispondere ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del CGS dei comportamenti posti in essere dal Sig. Fabrizio Ferretti, tesserato iscritto negli albi del settore tecnico quale allenatore, che risultava essere tesserato con la società al momento della commissione dei fatti addebitati. In particolare il Ferretti mentre si trovava in tribuna ad assistere quale spettatore alla gara di calcio a 5 Futsal Lazio Accademy – Nord Ovest Calcio a 5 del 6-12-2019 profferiva più volte frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro Federica Pellegrini. Nel deferimento l’Organo inquirente dava conto della difesa del Ferretti che affermava di non essere mai stato a vedere quella gara ma di trovarsi in tutt’altro luogo, in particolare altra gara di calcio a cinque ed altro impianto sportivo, ma, ribadito il privilegio assegnato al referto arbitrale quale fonte di prova, sottolineava come le due gare si fossero svolte in orari differenti che consentivano di spostarsi da un campo all’altro in tempo utile e, comunque apparivano poco attendibili le testimonianze rese a discarico da due testi, in quanto appariva fortemente sospetta la circostanza che confermassero la presenza del Ferretti nell’orario in cui si stava svolgendo la gara Futsal Lazio Accademy – Nord Ovest Calcio a 5 nell’altro impianto di gioco dove, però, la gara programmata sarebbe dovuta iniziare oltre un’ora e mezza dopo. Riteneva quindi provato l’addebito e la conseguente responsabilità oggettiva della società titolare del vincolo federale. Il Presidente del Tribunale, controllato il rituale invio per la notifica dell’atto di deferimento alle parti, fissava la riunione per la discussione dandone tempestiva comunicazione alle parti. Nella riunione compariva il rappresentante della società deferita che protestava la totale estraneità della società al comportamento del tesserato messo in campo totalmente al di fuori dell’attività tecnica svolta in suo favore. Infatti, sottolineava, il Ferretti si era recato a vedere una gara che non riguardava in alcun modo la società Real Ciampino calcio a 5 che non partecipava a quel girone e non aveva alcun contatto con le due società che si fronteggiavano nell’incontro. La Procura Federale insisteva nell’affermazione di responsabilità del tesserato e quindi, in forza del vincolo di tesseramento, della società deferita per la quale richiedeva quindi l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 200,00. Il Tribunale, alla luce dell’analisi della documentazione in atti, ha rilevato come il comportamento addebitato al Ferretti sia stato puntualmente descritto nel referto arbitrale. Il direttore di gara ha riferito che il Ferretti l’aveva fermata prima dell’inizio della gara nella zona antistante gli spogliatoi presentandosi come il Presidente della società Futsal Lazio Accademy e che poi si era collocato nella tribuna apostrofandola durate tutto l’incontro con frasi fortemente ingiuriose e contenenti espressioni di discriminazione di genere. Sempre dalla documentazione in atti emergeva un verbale d’assemblea della società Futsal Lazio Accademy del 10 giugno 2019 presieduta dall’allora presidente Ferretti che procedeva alla nomina, in sua sostituzione, della moglie Tiziana Cardillo. La stessa Procura Federale sottolineava come la presenza del Ferretti alla gara in questione fosse motivata dall’interesse ancora presente per le vicende della società Futsal Lazio Accademy di cui era stato presidente fino a pochi mesi prima e di cui è tuttora presidente la moglie. Invero l’indubbio interesse del Ferretti per la società Futsal Lazio Accademy è dato proprio dalla sua presentazione all’arbitro Pellegrini ove si qualifica come Presidente della società, pur non essendolo più formalmente, così come è evidente che la sua partecipazione alla gara quale spettatore non fosse certo nelle vesti di un soggetto neutrale ma, certamente, di persona ben interessata all’andamento dell’incontro, tanto è vero che si lascia andare in quel contesto al riprovevole comportamento addebitato. Alla luce di queste evidenti considerazioni va allora affermato che il Ferretti, pur formalmente tesserato come tecnico con altra società, svolgesse in quel contesto le funzioni di dirigente apicale, seppur essendo cessato per incompatibilità il formale vincolo di tesseramento, con la società Futsal Lazio Accademy e, semmai, doveva addebitarsi a questa la responsabilità oggettiva per l’attività del soggetto che, seppur non più tesserato formalmente, agiva ancora nel suo interesse e non certo nei confronti della società deferita che, seppur attuale titolare del vincolo, era rimasta del tutto estranea, sia direttamente che indirettamente, nell’attività di questi. La società Real Ciampino Calcio a 5 va quindi prosciolta da ogni addebito in quanto l’autore del comportamento censurato non agiva nel suo interesse, né diretto né mediato, ma in quello di altra società, Futsal Lazio Accademy, di cui era stato fino a pochi mesi prima Presidente. Il Tribunale, tutto ciò premesso DELIBERA Di prosciogliere la società A.S.D. Real Ciampino CA5 dagli addebiti regolamentari ascritti. Si trasmette agli interessati.

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