C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/08/2020 – Delibera – 100) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SIMONE BARNI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SSD COLLEFERRO CALCIO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART.39 LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DI RAFFAELLO CECCARONI PRESIDENTE DELLA SSD COLLEFERRO CALCIO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F NONCHÉ PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ SSD COLLEFERRO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

 

100) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SIMONE BARNI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SSD COLLEFERRO CALCIO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART.39 LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DI RAFFAELLO CECCARONI PRESIDENTE DELLA SSD COLLEFERRO CALCIO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F NONCHÉ PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ SSD COLLEFERRO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta del sig. Ceccaroni Raffaello, Presidente della società S.S.D. Colleferro Calcio, il quale nella stagione 17/18 ed in quella 18/19 avrebbe consentito al sig. Barni Simone di svolgere l’attività di allenatore della squadra categoria giovanissimi regionali, pur non avendone il titolo, in quanto tecnico non abilitato. Vista la comunicazione di conclusioni indagini, la stessa ritualmente notificata ai sigg. Ceccaroni e Barni, così come alla società Colleferro Calcio, al fine di permettere ai deferiti tutti di presentare eventuali memorie difensive. Visto che nessuno, in tale sede, ha presentato memorie difensive. Considerato altresì che l’indagine espletata dalla Procura Federale ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti e delle violazioni ascritte ai deferiti.

Per tutto quanto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Ceccaroni Raffaello, Presidente della società S.S.D. Colleferro Calcio e la stessa società SSD Colleferro Calcio oltre che il Sig. Barni Simone. All’udienza del 30.07.2020 era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati nei seguenti modi: al sig. Barni Simone, mesi sei di inibizione; al sig. Ceccaroni Raffaello, mesi sei di inibizione; alla società S.S.D. Colleferro Calcio, euro 600,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto della reale entità dei fatti addebitati nonché di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale. Pertanto, per tutto quanto sopra detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di sanzionarli come segue: - Barni Simone, mesi 3 di inibizione; - Ceccaroni Raffaello, mesi 3 di inibizione; - SSD Colleferro Calcio, ammenda euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

 

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