C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 03/09/2020 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARLO MASSI, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 19-20 PER LA USD TOR DI QUINTO NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ART.66 DELLE N.O.I.F. E LA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARLO MASSI, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 19-20 PER LA USD TOR DI QUINTO NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ART.66 DELLE N.O.I.F. E LA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 720 pfi 19-20 avente ad oggetto: ““Condotta della Società USD Tor di Quinto che si sarebbe rifiutata, per la gara Tor di Quinto – Astrea del 24.11.2019 (Campionato Esordienti) di accettare la distinta di gara della Società Astrea senza alcuna apparente motivazione”; vista la documentazione acquisita; esaminata l’attività istruttoria espletata; letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 4.06.2020, ritualmente notificata alle parti e rilevato che i destinatari, nel termine concesso, non hanno fatto pervenire istanze e/o memorie difensive, né tanto meno si sono determinati per l’applicazione di una sanzione su richiesta; ritenuto, altresì, che la Procura Federale, dai fatti sopra evidenziati, ha rilevato comportamenti di rilevanza disciplinare a carico del sig. Carlo Massi, per avere falsamente attestato nella distinta della gara categoria esordienti tra Tor di Quinto – Astrea , la presenza del tecnico dell’attività di base signor Giulio Pezzali, quando lo stesso risultava contestualmente presente in altro luogo nella qualità di allenatore nella gara Trastevere Calcio – Tor di Quinto , Under 17 Elite regionali; ritenuto altresì che da tale comportamento consegue la responsabilità della Società USD Tor di Quinto, ai sensi dell’art. 6, comma 1. Per tali motivi la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Carlo Massi, tesserato nella stagione sportiva 2019-2020 per la USD Tor di Quinto nella qualità di Dirigente Accompagnatore, per la violazione dell’art.4, comma 1, del C.G.S. vigente in relazione all’art.66 delle NOIF, e la società USD Tor di Quinto, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.6, comma 1, del C.G.S. vigente, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti in ragione dell’art. 66 , comma 4 , delle NOIF; Alla riunione fissata per il giorno 27 agosto 2020, era presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Di Leginio e per i deferiti tutti l’Avv. Luca Monteverde. Preliminarmente le parti depositavano verbale di sanzione concordata, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., relativamente a tutti i deferiti, nei modi che seguono: - per la società U.S.D. Tor Di Quinto, sanzione finale di euro 333,34 (sanzione base euro 500,00); - per il dirigente Massi Carlo, sanzione finale giorni 40 di inibizione (sanzione base giorni 60 di inibizione). Questo Tribunale Federale Territoriale pertanto, preso atto di quanto depositato e non avendo nulla da obiettare all’accordo raggiunto tra le parti DELIBERA Di applicare ai deferiti le sanzioni concordate di euro 333,34 di ammenda per la società USD Tor di Quinto e di giorni 40 di inibizione per il dirigente Massi Carlo, ai sensi dell’art.127 C.G.S.. Si trasmette agli interessati.

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