C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 18/09/2020 – Delibera – 101) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO IMPERATORI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F., A CARICO DI STEFANO PULIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., AGLI ARTT. 37 E 39 LETT. E) E EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

101) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO IMPERATORI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F., A CARICO DI STEFANO PULIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., AGLI ARTT. 37 E 39 LETT. E) E EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 634 pf 19 20 GC/LDF/ac, avente ad oggetto “Presunta attività di prestanome svolta dal tecnico De Angelis Sandro – allenatore di base cod. 55983, tesserato per la società ASD Castelnuovo di Farfa 1974 – partecipante al campionato di 1^ ctg. – a favore del sig. Imperatori Marco – tesserato come dirigente per la stessa società ASD Castelnuovo di Farfa 1974”. Vista la documentazione acquisita, ed esaminata l’attività istruttoria espletata. Letta la relazione redatta all'esito dell'attività istruttoria ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati. Considerato che gli avvisati hanno atteso lo spirare dei termini loro concessi senza formulare richieste o svolgere qualsivoglia attività difensiva. Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria la procura ha acquisito vari documenti di prova ampiamente riportati nell’atto di deferimento. Considerato che dalla lettura di tutta la documentazione in atti è emerso che Marco Imperatori, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore, abbia assunto la conduzione tecnica degli allenamenti e delle gare ufficiali della squadra dell’ASD Castelnuovo di Farfa 1974 e che Puliani Stefano, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD Castelnuovo di Farfa 1974 abbia solo formalmente assegnato la conduzione tecnica della squadra al tecnico Sandro De Angelis che invece, di fatto, veniva affidata al Sig. Imperatori Marco, sprovvisto di abilitazione ed iscrizione al settore tecnico. Inoltre veniva imputata di responsabilità diretta ed oggettiva la società ASD Castelnuovo di Farfa 1974. È per tali motivi che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Impertori Marco e Puliani Stefano e la società ASD Castelnuovo di Farfa 1974, per responsabilità diretta ed oggettiva. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 30 luglio 2020 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. Tutti i deferiti non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione. La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento in oggetto, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo le seguenti sanzioni: - Imperatori Marco, dirigente accompagnatore: 5 mesi di inibizione;

- Puliani Stefano, Presidente e Legale Rappresentante: 5 mesi di inibizione; - ASD Castelnuovo di Farfa 1974: € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla Procura Federale, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto anche di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di sanzionarli come segue: - Imperatori Marco, mesi 2 di inibizione; - Puliani Stefano, mesi 2 di inibizione; - ASD Castelnuovo di Farfa 1974, ammenda euro 200,00. Si trasmette agli interessati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it