C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 25/09/2020 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO ROSSI, PRESIDENTE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO. 1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA, E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ORLANDO BERNARDINI, DIRIGENTE-DIRETTORE TECNICO DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SIMONE GRANATI, DIRIGENTE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART. 4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17 CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MARCO GIULI, SEGRETARIO DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S.2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART. 4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F. E DEL SIG. ANDREA RANALDI, DIRIGENTE-ALLENATORE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S.2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA A.S.D. POL. PIAN DUE TORRI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, CO. 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO ROSSI, PRESIDENTE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO. 1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA, E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ORLANDO BERNARDINI, DIRIGENTE-DIRETTORE TECNICO DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SIMONE GRANATI, DIRIGENTE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART. 4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17 CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MARCO GIULI, SEGRETARIO DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S.2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART. 4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F. E DEL SIG. ANDREA RANALDI, DIRIGENTE-ALLENATORE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S.2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA A.S.D. POL. PIAN DUE TORRI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, CO. 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

A seguito della nota pervenuta del Settore Tecnico e svolta attività inquirente, la Procura Federale riteneva che il sig. Andrea Ranaldi, dal 8.9.2019 al 21.10.2019, avrebbe assunto la conduzione tecnica quale allenatore per la rappresentativa della ASD Pol. Pian Due Torri partecipante al Campionato di Promozione regionale, sebbene non abilitato e non iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore tecnico della F.I.G.C.. Secondo gli inquirenti, sarebbe responsabile altresì il sig. Pietro Rossi, allora presidente della società, e il sig. Orlando Bernardini, dirigente-direttore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito tale condotta, unitamente al sig. Simone Granati, compilatore delle distinte di gara in cui era indicato il nominativo del Ranaldi quale massaggiatore, al sig. Marco Giuli, autore del tesseramento del sig. Ranaldi e alla società titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Andrea Ranaldi, Pietro Rossi, Orlando Bernardini, Simone Granati e Marco Giuli per violazione art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli articoli 39 comma 1 lettera Da e 17 comma 2 del Regolamento dei Settore Tecnico F.I.G.C. e 23, comma 1 delle N.O.I.F. e la ASD Pol. Pian Due Torri ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza del 27.8.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Di Leginio, nonché personalmente il sig. Marco Giuli, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, i sigg. Andrea Ranaldi, Pietro Rossi, Orlando Bernardini, Simone Granati e Marco Giuli fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno e la società ASD Pol. Pian Due Torri con € 900,00 di ammenda. Il sig. Giuli rilevava come la società in questione fosse una piccola realtà sempre rispettosa delle regole e che il sig. Ranaldi fosse suo componente da molti anni, chiedendo la sanzioni minime e l’assoluzione per il presidente, non occupandosi egli attivamente alle attività sociali. Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Andranno, quindi, sanzionati i sigg. Andrea Ranaldi, dirigente che svolgeva di fatto le funzioni di allenatore, e il presidente Pietro Rossi, cui è affidata la decisione sui fatti sociali e spetta comunque un obbligo di vigilanza sulla vita della società sportiva. Nessuna responsabilità, invece, può configurarsi in capo dei restanti dirigenti, ivi incluso il sig. Orlando Bernardini, non avendo gli stessi poteri e non soggiacendo agli stessi doveri afferenti al ruolo di presidente. Peraltro, le stesse condotte descritte dell’atto di deferimento dalla Procura Federale non configurano alcuna violazione: il sig. Marco Giuli ha infatti correttamente tesserato il sig. Ranaldi come dirigente (e infatti non era allenatore) e il sig. Simone Granati, da parte sua, non ha indicato nelle liste il Ranaldi come allenatore (e infatti non lo era). Per quanto attiene le quantificazioni delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti responsabili andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura usualmente utilizzata per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte i sigg. Rossi Pietro e Ranaldi Andrea e, per l’effetto, di irrogare agli stessi la sanzione dell’inibizione di mesi tre nonché di comminare alla società A.S.D. Pol. Pian Due Torri l’ammenda di euro 500,00. Di prosciogliere altresì i restanti dirigenti deferiti. Si trasmette agli interessati.

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