C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 25/09/2020 – Delibera – 9) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO DE SANTIS, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., A CARICO DEL SIG. DANILO CORBO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT.36, COMMI 1 E 3 E 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTT.34 E 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., CON RECIDIVA SPECIFICA AI SENSI DELL’ART.18 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL C.U. N.267 DEL 31 GENNAIO 2020. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.52 del 18/09/2020

9) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO DE SANTIS, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., A CARICO DEL SIG. DANILO CORBO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT.36, COMMI 1 E 3 E 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTT.34 E 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., CON RECIDIVA SPECIFICA AI SENSI DELL’ART.18 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL C.U. N.267 DEL 31 GENNAIO 2020.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.52 del 18/09/2020

A seguito della segnalazione dell’AIAC Lazio e svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Danilo Corbo, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, avesse di fatto assunto il ruolo di allenatore della A.S.D. Zena Montecelio pur in assenza di tesseramento come tecnico né essendo abilitato a svolgere tale attività ma risultando tesserato solo come dirigente; secondo gli inquirenti, di tali fatti sarebbe responsabile altresì il sig. Stefano De Santis, allora presidente della società, per avere impiegato – o comunque per non aver impedito di impiegare – tale allenatore non abilitato, nonché la A.S.D. Zena Montecelio per responsabilità diretta e oggettiva. Inoltre, le responsabilità del presidente e della società sarebbero aggravate dalla recidiva specifica di cui all’art. 18 C.G.S.. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Danilo Corbo per violazione dell’art. 4 comma1 C.G.S., con riferimento agli artt. 36, commi 1 e 3, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico; il sig. Stefano De Santis per violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 44 del Regolamento LND, con recidiva specifica ai sensi dell’art. 18 CGS; la A.S.D. Zena Montecelio ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., con recidiva specifica ai sensi dell’art. 18 C.G.S.. All’udienza del 17.09.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché il sig. Danilo Corbo assistito dall’avv. Alessandra Proietti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Danilo Corbo fosse sanzionato con 4 mesi di inibizione, il sig. Stefano De Santis con 6 mesi di inibizione e la società A.S.D. Zena Montecelio con € 1.000,00 di ammenda. La difesa del sig. Corbo rilevava che lo stesso non avesse mai svolto l’attività di allenatore, ma solo quella di dirigente, tanto che in una delle occasioni contestate si trovava in altro luogo ad assistere a una funzione religiosa, e che comunque l’ipotesi accusatoria non fosse provata, chiedendo il proscioglimento. Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. A ben vedere, infatti, la condotta del sig. Corbo è stata da lui stesso ammessa in sede di audizione durante le indagini; egli stesso ha dedotto di esser stato il “braccio destro” dell’allenatore Ottembri e, dopo che lo stesso non poteva più allenare, la società gli aveva proposto di rimanere come “allenatore di fatto”; anche il sig. Ottembri, in sede di audizione, affermava di concordare la propria attività “con quella dell’altro allenatore Danilo Corbo”. Risulta ugualmente provato un precedente per fatti della stessa natura, come emerge dal dal C.U. n. 267 del 31.1.20. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il sig. De Santis Stefano con l’inibizione di 6 mesi, il sig. Danilo Corbo con l’inibizione di 3 mesi e la società A.S.D. Zena Montecelio con l’ammenda di euro 500,00. Si trasmette agli interessati.

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