C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/10/2020 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARNAROLI NELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL VIGENTE C.G.S., NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DEL SIG. SANTOSUOSSO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL VIGENTE C.G.S., NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARNAROLI NELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL VIGENTE C.G.S., NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DEL SIG. SANTOSUOSSO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL VIGENTE C.G.S., NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

Con deferimento numero 1904 stagione 2019/2020 la Procura Federale rinviava innanzi al Tribunale Federale la società Casal Bernocchi, il suo presidente ed il calciatore Santosuosso per rispondere delle violazioni in epigrafe. Assumeva la Procura che il tesseramento del calciatore in questione non fosse stato da lui sottoscritto e che la firma apposta sul tesserino fosse apocrifa. Il calciatore stesso sentito dal rappresentante della Procura Federale aveva disconosciuto la propria firma che, peraltro appariva diversa da quella apposta sul tesseramento del precedente anno sportivo. Il calciatore aveva reso questa dichiarazione alla presenza della madre trattandosi di minorenne di età inferiore ai 14 anni. La società deferita aveva fatto pervenire memoria difensiva nella quale assumeva che la firma del calciatore fosse assolutamente vera e vergata di suo pugno alla presenza del padre.

Aggiungeva che la differenza come la firma dell'anno precedente era assolutamente giustificabile in un ragazzo di soli 13 anni, tanto è vero che la firma sul tesserino appariva simile a quella apposta in calce alla dichiarazione resa innanzi alla Procura Federale. Instaurato il contraddittorio il Tribunale riteneva necessario estendere l'avviso di convocazione e la notifica dell'atto di deferimento gravando la Procura Federale dell'incombente. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento oltre al Presidente della società deferita compariva il giovane calciatore accompagnato dal padre. Il giovane rendeva dichiarazione totalmente difforme rispetto a quella rilasciata all'organo inquirente. Il calciatore motivava questa sostanziale ritrattazione con i gravi dissidi insorti tra i due genitori sulla pratica del gioco del calcio, fortemente a versata dalla madre, e quindi di avere ceduto alle pressioni della stessa, che aveva dato origine al procedimento con la sua denuncia, che voleva assolutamente fargli cambiare società ed aveva escogitato questo espediente per ottenere l'annullamento del tesseramento con il Casal Bernocchi. Confermava di aver sottoscritto il tesseramento alla presenza del padre riconoscendo la sua firma. Il genitore presente confermava integralmente la versione del figlio affermando di aver sottoscritto il tesseramento in contrasto con la ex moglie che non voleva assolutamente che figlio giocasse al calcio benché fosse appassionato di tale Sport. La Procura Federale richiedeva comunque l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l'irrogazione a loro carico delle seguenti sanzioni: per il Presidente Carnaroli mesi sei di inibizione, per la società Casal Bernocchi euro 600 di ammenda e per il calciatore Santosuosso mesi u o di squalifica. Ritiene il Tribunale che la dichiarazione resa dal calciatore innanzi all'organo giudicante vada assunta certamente come vera e genuina considerando che il tesseramento, in forza delle recentissime decisioni assunte dalla Magistratura, è stato sottoscritto solo dal padre che ha confermato l'autografia della propria firma e di quella del figlio. Effettivamente la Procura Federale è stata tratta in inganno dalle dichiarazioni della madre del calciatore che non aveva sottoscritto in tesseramento e chi non gradiva evidentemente la collocazione di suo figlio presso quella società. Ritiene altresì il tribunale che nessun provvedimento possa essere assunto nei confronti del giovane calciatore, per la giovane età ancora legalmente incapace di intendere e di volere, vittima di una contrapposizione tra i genitori ed il cui disconoscimento della firma non può assumere alcun valore essendo frutto di una intollerabile pressione psicologica della madre. In assenza di una perizia grafica, che nella specie non è stata disposta, e, soprattutto, in presenza della conferma dell'autografia della firma da parte padre che era certamente presente alla firma del figlio, a differenza della madre che era certamente assente, può affermarsi con assoluta certezza che la firma del calciatore fosse autentica. La società deferita ed il suo presidente vanno naturalmente prosciolti essendo stati vittime anch'essi della incresciosa situazione verificatasi. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di prosciogliere tutti i deferiti dagli addebiti loro ascritti. Si trasmette agli interessati.

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