C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 09/10/2020 – Delibera – 12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LATINI GIAMPIERO, QUALE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIVIGLIANO, NONCHÉ I CALCIATORI ADAMO RICCARDO, ANZUONI MICHAEL, AUGUSTI ALESSANDRO, BAUCO SIMONE, BIANCHI FABIO, BONANNI DAVIDE, BONANNI MARCO, BOSCARINI ALESSANDRO, CATALDI LORENZO, CATALDI SIMONE, CINTI FILIPPO, COSTANTINI MATTEO, FRASCA IVAN, INCOCCIATI MARIO, LATINI PIER PAOLO, LAZZARI MIRKO, MEREUTA VLAD, MORICONI MARCO (13/02/1989), MORICONI MARCO (13/09/1988), MORICONI VIRGILIO, MORIS DENNIS, PICA MICHELE, PIETROGIACOMI CLAUDIO, QUATRANA ALESSIO, QUATRANA MARCO, SERAFINI FABIANO, SERAFINI VALERIO, TUNI STEFANO E ZERBONI ANTONELLO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 34 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 43 COMMI 1, 2 E 3 DELLE N.O.I.F., E LA SOCIETÀ A.S.D. TRIVIGLIANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.64 del 25/09/2020

12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LATINI GIAMPIERO, QUALE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIVIGLIANO, NONCHÉ I CALCIATORI ADAMO RICCARDO, ANZUONI MICHAEL, AUGUSTI ALESSANDRO, BAUCO SIMONE, BIANCHI FABIO, BONANNI DAVIDE, BONANNI MARCO, BOSCARINI ALESSANDRO, CATALDI LORENZO, CATALDI SIMONE, CINTI FILIPPO, COSTANTINI MATTEO, FRASCA IVAN, INCOCCIATI MARIO, LATINI PIER PAOLO, LAZZARI MIRKO, MEREUTA VLAD, MORICONI MARCO (13/02/1989), MORICONI MARCO (13/09/1988), MORICONI VIRGILIO, MORIS DENNIS, PICA MICHELE, PIETROGIACOMI CLAUDIO, QUATRANA ALESSIO, QUATRANA MARCO, SERAFINI FABIANO, SERAFINI VALERIO, TUNI STEFANO E ZERBONI ANTONELLO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 34 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL'ART. 43 COMMI 1, 2 E 3 DELLE N.O.I.F., E LA SOCIETÀ A.S.D. TRIVIGLIANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.64 del 25/09/2020

Con atto del 29 agosto 2020 prot. 2597/968 la Procura Federale deferiva al Tribunale Territoriale la società Trivigliano, il suo presidente Sig. Giampiero Latini e 29 calciatori tesserati per violazione dell’articolo 4 comma 1 e 34 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 43 comma 1, 2 e 3 delle NOIF. Assumeva l’Organo requirente di aver ricevuto la notizia della violazione dalla Segreteria Federale a sua volta compulsata dal responsabile della medicina sportiva della Azienda Sanitaria Locale competente che aveva denunciato la circostanza che i certificati medici di idoneità sportiva conservati presso la società deferita risultassero emessi da un medico non specialista in medicina dello sport e privo dell’accreditamento regionale. La circostanza documentale emergeva dagli atti acquisiti e la memoria difensiva della società, depositata all’esito della conclusione delle indagini aveva protestato l’assoluta buona fede del sodalizio che si era servito di un professionista operante presso un poliambulatorio specialistico in Zagarolo ed aveva rilasciato i certificati muniti di regolare sottoscrizione con un timbro recante il numero di iscrizione alla FMSI ed il codice di accreditamento regionale. La Procura Federale osservava che, da parte dei deferiti, vi era stata una evidente “culpa in eligendo ed in vigilando” in quanto non erano stati effettuati i dovuti controlli sulla qualifica del professionista e sull’idoneità dello stesso a rilasciare le certificazioni necessarie per la pratica agonistica dell’attività sportiva. Fissata la riunione per la discussione del deferimento faceva pervenire una breve nota difensiva uno dei calciatori tesserati, anche a nome dei suoi compagni di squadra, che protestava l’assoluta buona fede in quanto tutti erano stati sottoposti a visita medico-sportiva presso l’impianto sportivo dal detto professionista e l’organizzazione era stata curata integralmente dalla società senza che i calciatori potessero minimamente sospettare che vi fosse una qualche irregolarità. Compariva innanzi al Tribunale difensore della società deferita e del presidente Latini nonché lo stesso personalmente e le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la sanzione concordata finale da applicare alla società in € 2.000,00 di ammenda e di mesi 16 di inibizione a carico del presidente Giampiero Latini, applicato lo sconto di sanzione di un terzo rispetto alle sanzioni base di € 3.000,00 di ammenda ed anni 2 di inibizione. Relativamente ai calciatori deferiti, ritualmente avvisati ed assenti, la Procura Federale richiedeva la sanzione della squalifica per otto giornate di gara ad eccezione del calciatore Lazzari. Sul punto il presidente Latini dichiarava che i calciatori erano assolutamente estranei all’accaduto in quanto la scelta del medico era stata effettuata dalla società che aveva anche provveduto a pagare l’onorario del professionista. Quando si erano resi conto della inidoneità del professionista a rilasciare le attestazioni, avevano fermato immediatamente i calciatori provvedendo a far rifare le visite; non avevano presentato una querela per truffa in quanto il medico aveva restituito con assegno bancario in atti la somma di € 1.200,00 percepita come onorario. Così riassunti i fatti e lo svolgersi del procedimento, il Tribunale osserva quanto segue.

L’accordo raggiunto tra la Procura Federale, la società deferita ed il suo presidente, non rileva contrasti con la normativa vigente né emerge allo stato degli atti un motivo di nullità od improcedibilità del deferimento rilevabile d’ufficio e non appare evidente la non colpevolezza dei deferiti. Le sanzioni concordate vanno quindi applicate nei termini sopra richiamati. Per quanto attiene ai calciatori deferiti osserva il Tribunale che agli atti del deferimento la Procura Federale ha allegato solo la comunicazione pervenuta dalla ASL di Frosinone, tramite indirizzo PEC sicuramente riconducibile a tale Ente, munita di protocollo d’uscita e recante la sottoscrizione solo a stampa del responsabile del servizio di medicina sportiva. Non vi è ragione di dubitare, pur in carenza di firma di sottoscrizione, della provenienza del documento dai servizi competenti della struttura territoriale di sanità pubblica ed, in carenza di querela di falso, quanto in esso dichiarato va assunto come vero. Il Tribunale ha trovato in atti, prodotto dalla società deferita, due dei certificati di idoneità sportiva, rilasciati dal medico a due calciatori, sui quali è possibile vedere il timbro dello stesso professionista che reca sia la specializzazione in medicina dello sport, sia l’indicazione dell’appartenenza alla F.M.S.I., sia, infine, il codice di accreditamento regionale con l’ulteriore indicazione RM5, riferito alla Azienda Sanitaria. Ciò detto ed in carenza di qualsiasi altro documento od acquisizione istruttoria va evidenziato come non si sia raggiunta la prova, e nemmeno un indizio, di responsabilità da parte dei calciatori tesserati. La circostanza che la scelta del medico venne operata dalla società è confermata non solo dalle univoche dichiarazioni del presidente Latini e dalle memorie difensive ma, documentalmente, dalla copia dell’assegno emesso dal medico in restituzione dell’onorario percepito il che dimostra che le visite vennero pagate globalmente dalla società e non furono iniziativa singola o collettiva dei calciatori. Il timbro apposto sui certificati costituisce poi un evidente falso che materializza un artifizio idoneo ad ingannare anche una persona dotata di buona diligenza. Peraltro non vi sono evidenze in atti che la visita medica a cui furono sottoposti i calciatori non rispecchiasse l’andamento protocollare ed ordinario. I calciatori, esperti e sottoposti annualmente a visite analoghe, potevano accorgersi di qualche anomalia solo se la visita fosse stata atipica, frettolosa o carente di accertamenti diagnostici (spirometria, ecg sotto sforzo ecc.) ma di tale circostanza non vi è traccia negli atti né sono state compiute indagini sul punto. Si può quindi affermare che i calciatori abbiano fatto incolpevole affidamento sulla regolarità dell’accertamento medico e della relativa certificazione e quindi vanno mandati assolti da ogni addebito. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di applicare, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., la sanzione di euro 2.000,00 di ammenda alla società A.S.D. Trivigliano e l’inibizione di mesi sedici (16) al sig. Latini Giampiero. Di prosciogliere altresì tutti i restanti soggetti deferiti. Si trasmette agli interessati.

 

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