C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/11/2021 – Delibera – 5) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. FC GRIFONE ROMA VIII ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 LND DEL 4/11/2021 (Gara: FC GRIFONE ROMA VIII ARL – CITTA DI CERVETERI del 16/10/2021 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021

 

5) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. FC GRIFONE ROMA VIII ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 LND DEL 4/11/2021 (Gara: FC GRIFONE ROMA VIII ARL – CITTA DI CERVETERI del 16/10/2021 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; lette le memorie difensive depositate dal Città Di Cerveteri; sentito il legale della reclamante all’udienza indicata in epigrafe e celebrata in modalità “da remoto”; osserva: Il difensore di parte reclamante si è sostanzialmente riportato all’atto di impugnazione chiedendone l’accoglimento, la parte resistente, non presente, aveva nelle more depositato memorie difensive, riportandosi a quanto già dedotto in I grado, chiedendo la conferma della decisione del Giudice Sportivo. Le argomentazioni del reclamante sono centrate sull’esclusione della tessera modello BT rilasciata dal Comando Legione Carabinieri Lazio ed esibita dal calciatore Tortoreto Francesco, tra quelli richiamati dall’ordinamento sportivo quale valido titolo di riconoscimento, pur riconoscendone la validità in sede civile. In realtà, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 devono ritenersi equipollenti alla carta di identità – tra gli altri – anche le tessere di riconoscimento che, come nel caso di specie, siano munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato, che nel caso che ne occupa è individuata nel Ministero della Difesa. Pertanto, il calciatore Tortoreto Francesco è stato erroneamente escluso dalla gara e di conseguenza si ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Collegio DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate

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