C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 202 del 14/01/2022 – Delibera – 21) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PRO CALCIO STUDENTESCA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO (UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE) ED AMMENDA DI EURO 1030,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 C5 DEL 24/11/2021 (Gara: LIFE STYLE ACADEMY – PRO CALCIO STUDENTESCA del 21/11/2021 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 180 del 23/12/2021

21) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PRO CALCIO STUDENTESCA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO (UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE) ED AMMENDA DI EURO 1030,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 C5 DEL 24/11/2021 (Gara: LIFE STYLE ACADEMY – PRO CALCIO STUDENTESCA del 21/11/2021 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 180 del 23/12/2021

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società Pro Calcio Studentesca avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.115 C5 del 24/11/2021 dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio LND, con il quale la stessa veniva sanzionata con l’esclusione dal Campionato di competenza (Under 17 Calcio a 5 Regionale), ed avverso il quale la società in questione reclamava in data 11/12/2021, valutando gli atti del fascicolo riscontrava che il reclamo in oggetto è stato inviato ai riferimenti e-mail pec tardivamente rispetto ai termini normativi di riferimento, e nella fattispecie oltre i cinque giorni decorrenti dalla data di uscita del comunicato riportante la sanzione dell’esclusione. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si aggiunge la assenza del richiesto invio del preavviso di reclamo, entro e non oltre i due giorni dall’uscita del comunicato ad oggetto. Per l’effetto, lo stesso reclamo viene dichiarato inammissibile. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 76, comma 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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