C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 del 21/01/2022 – Delibera – 13) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.C.D. ANITRELLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GERARDI GRIMOALDO PER 3 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GIGLIO ANTONIO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FARGNOLI GIUSEPPE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 133 LND DEL 24/11/2021 (Gara: ANITRELLA – CECCANO CALCIO 1920 del 21/11/2021 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

13) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.C.D. ANITRELLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GERARDI GRIMOALDO PER 3 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GIGLIO ANTONIO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FARGNOLI GIUSEPPE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 133 LND DEL 24/11/2021 (Gara: ANITRELLA – CECCANO CALCIO 1920 del 21/11/2021 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.C.D. Anitrella, nel quale chiedeva la riduzione dell’ammenda di Euro 800,00 inflitta per inagibilità dello spogliatoio. A detta della società Anitrella la dichiarazione della terna arbitrale, relativamente allo spogliatoio allegato, non corrispondeva alla verità. Vero è che la stessa terna arbitrale è stata accompagnata dal responsabile del campo e che nessuno si è lamentato con lo stesso delle condizioni dello spogliatoio. La società Anitrella chiedeva, inoltre, la riduzione della squalifica di 3 gare inflitta all’allenatore, Gerardi Grimoaldo perché, a loro dire, lo stesso non ha assolutamente insultato la terna arbitrale nell’uscire dal terreno di gioco, ma ha solamente chiesto spiegazioni. Tale richiesta viene preliminarmente dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. La società Anitrella chiedeva, altresì, la riduzione della squalifica inflitta a carico del calciatore, Giglio Antonio, squalificato per 3 gare per doppia ammonizione e parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara, e la squalifica per 2 gare inflitta al calciatore Fargnoli Giuseppe, per parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Relativamente alla posizione del Giglio, questa Corte, valutando gli atti del fascicolo ed il referto di gara, fonte di prova primaria, non ritiene possibile rivedere l’entità della sanzione adottata dal Giudice di primo grado. Per quanto riguarda invece il calciatore Fargnoli Giuseppe, dichiara anche questa richiesta inammissibile, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dell’allenatore Gerardi Grimoaldo e del calciatore Fargnoli Giuseppe, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 500,00. Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Giglio Antonio. Il contributo va restituito.

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