C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 del 21/01/2022 – Delibera – 1) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI VITTORIO EMANUELE PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPOSATO LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 C5 DEL 3/11/2021 (Gara: ROMA CALCIO A 5 – SPORTING CLUB MARCONI del 30/10/2021 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Eccellenza Regionali) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 122 del 12/11/2021

  1. RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI VITTORIO EMANUELE PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPOSATO LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 C5 DEL 3/11/2021 (Gara: ROMA CALCIO A 5 – SPORTING CLUB MARCONI del 30/10/2021 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Eccellenza Regionali)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 122 del 12/11/2021

Per la Società Roma Calcio a 5 è presente il Presidente della Soc. Roma Calcio a 5, Di Vittorio Gianluca. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 79 del 03.11.2021 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, in cui viene afflitta la squalifica per 3 gare a carico dell’allenatore Di Vittorio Emanuele, e la squalifica per 4 gare al calciatore Sposato Lorenzo, ascoltata la società Roma Calcio a 5, e valutando gli atti del fascicolo, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sposato Lorenzo a 3 gare, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo rispetto ai fatti così come verificatesi, alla luce degli atti ufficiali. Altresì, la stessa Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla contestazione riguardo l’omologazione della gara, disputata il 30.10.2021, tra le società Roma Calcio a 5 e Sporting Club Marconi, poiché quest’ultima non ha effettuato il ricorso nei confronti del provvedimento del Giudice Sportivo, ai sensi dell’art.65 del Codice di Giustizia Sportiva. Dichiara altresì, inammissibile il reclamo limitatamente alla squalifica a carico dell’allenatore Di Vittorio Emanuele, ai sensi dell’art.107, comma 3 del C.G.S.. Per tutto quanto sopra detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all’omologazione della gara, ai sensi dell’art. 65 del C.G.S., ed alla squalifica a carico dell’allenatore Di Vittorio Emanuele, ai sensi dell’art. 137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sposato Lorenzo a 3 gare. Il contributo va restituito.

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