C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 del 21/01/2022 – Delibera – 1) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. OLIMPICA TIVOLI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 LND DEL 4/11/2021 (Gara: ROVIANO FOOTBALL CLUB – OLIMPICA TIVOLI del 16/10/2021 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021

  1. RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. OLIMPICA TIVOLI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 LND DEL 4/11/2021 (Gara: ROVIANO FOOTBALL CLUB – OLIMPICA TIVOLI del 16/10/2021 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021

Con ampie motivazioni la reclamante contesta la decisione del Giudice di prime cure che aveva respinto il gravame avverso la posizione irregolare di calciatori della squadra avversaria che avevano scontato un residuo di squalifica nella prima, ed unica, gara ufficiale del campionato 2020-2021, poi annullato per disposizione della F.I.G.C. per le note vicende relative all’emergenza COVID-19. Sostiene con articolate argomentazioni la reclamante che ci si troverebbe nel caso, previsto dal CGS, di gare che non hanno conseguito un valido risultato per la classifica a seguito di successivo annullamento da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e che quindi le squalifiche scontate in tali gare andavano nuovamente scontate nella prima gara utile successiva che è appunto quella che qui interessa. L’assunto non è condivisibile per il principio generale di tassatività delle disposizioni regolamentari in tema di esecuzione delle sanzioni che non lascia spazio ad interpretazioni analogiche o per estensione. Invero la disposizione regolamentare richiamata si riferisce esclusivamente a singole gare annullate per decisione degli Organi di Giustizia Sportiva e non ad un intero campionato annullato per disposizione federale. Nella specie, infatti, la decisione è stata assunta dalla Presidenza della F.I.G.C., come ricordato nel reclamo stesso, con il Comunicato Ufficiale 191/a del 23-3-2021 ove ci si è limitati ad annullare anche la classifica del campionato in questione, senza peraltro nulla aggiungere sul destino delle squalifiche eventualmente scontate nelle gare degli stessi campionati. Non avendo nulla previsto non ci si può che riferire alle vigenti disposizioni che regolano solo l’ipotesi di annullamento di gare, da parte degli Organi di Giustizia, ma non quello, del tutto eccezionale, di annullamento di classifiche da parte degli Organi Federali. Già questo farebbe propendere per la regolarità della posizione dei calciatori in questione non essendo stata violata alcuna norma regolamentare ed avendo gli stessi comunque osservato un turno di squalifica non disputando la gara in questione. Il fatto che, per un evento planetario, imprevedibile e di assoluta emergenza, sia stata poi, dapprima sospesa la competizione e poi annullata l’intera classifica, non può riverberarsi in senso negativo, in assenza di una specifica disposizione, sugli atleti che siano stati ossequienti a quanto il regolamento loro richiedeva, osservando il turno di squalifica residuato dalla stagione sportiva precedente, nella prima gara utile della stagione successiva. La gara in questione conseguì un risultato utile ai fini della classifica, tanto è vero che fu quest’ultima, la classifica, e non la gara ad essere successivamente annullata. Diversamente opinando, aderendo all’impostazione della reclamante, anche le squalifiche comminate nei campionati che si svolsero per più giornate, per automatismo o per due o tre gare, e scontate nelle poche gare svoltesi nella stessa stagione, dovrebbero considerarsi non scontate determinando l’irregolarità di un numero indeterminato ma certamente rilevante di gare nella corrente stagione sportiva con effetti devastanti sulla regolarità dei campionati, ciò si ripete, in assenza di un chiaro precetto in tal senso. Tutto ciò premesso la Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

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