C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 del 21/01/2022 – Delibera – 23) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 179 LND DEL 23/12/2021 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – CITTA DI CEPRANO CALCIO del 19/12/2021 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 201 del 14/01/2022

23) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 179 LND DEL 23/12/2021 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – CITTA DI CEPRANO CALCIO del 19/12/2021 – Campionato Prima Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 201 del 14/01/2022

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società ASD Vis Sgurgola Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica a carico del calciatore Valeri Alessandro per n. 4 giornate e del giocatore.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia da confermare il provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, poiché la squalifica del calciatore Valeri è derivate dal comportamento minaccioso ed offensivo che rivolgeva nei confronti dell’arbitro di gara, rivolgendogli frase minacciosa, oltre che verso il proprio compagno di squadra, colpendolo più volte con calci e pugni. L’entità della squalifica comminata dal Giudice è dunque ritenuta congrua visti i comportamenti tenti dal Valeri. Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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