C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 225 del 04/02/2022 – Delibera – 28) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.D. CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL MASSAGGIATORE DE MASSIMI DANIELE FINO AL 7/02/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAIAZZA ROCCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 SGS DEL 13/01/2022 (Gara: SPES ARTIGLIO SSD A RL – CANTALICE del 9/01/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 217 del 28/01/2022

 

28) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.D. CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL MASSAGGIATORE DE MASSIMI DANIELE FINO AL 7/02/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAIAZZA ROCCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 SGS DEL 13/01/2022 (Gara: SPES ARTIGLIO SSD A RL – CANTALICE del 9/01/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 217 del 28/01/2022

La società Pol.D. Cantalice, nel reclamo trasmesso a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, chiede nelle conclusioni la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Caiazza Rocco per 3 gare e dell’inibizione fino al 7 febbraio 2022 inflitta al massaggiatore De Massimi Daniele. A sostegno di quanto sopra, la reclamante precisa che il calciatore in questione, dopo aver subito un fallo da un avversario, reagiva con un fallo ai danni di quest' ultimo. Pone in evidenza la società Cantalice che non accadevano ulteriori aggravi o risvolti violenti, anche perché intervenivano gli staff delle due squadre per riportare la calma. A questo punto, fa presente sempre la reclamante, il Caiazza si rivolgeva sommessamente all'arbitro, chiedendogli altresì scusa per l’accaduto. Per quanto attiene l’inibizione a carico del massaggiatore De Massimi invece, la reclamante la ritiene eccessiva in relazione al reale comportamento tenuto dallo stesso a fine gara. Questa Corte, esaminato attentamente il reclamo e gli atti di gara, rileva che il Caiazza, dopo aver subito un fallo di gioco, reagiva con un atto violento nei confronti dell'avversario che lo aveva in precedenza colpito e, nell’occasione, rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. Per quanto riguarda invece il massaggiatore De Massimi non si può accogliere la richiesta di riduzione, trattandosi di un provvedimento disciplinare inferiore ad 1 mese e quindi non impugnabile in alcuna sede, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.. Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente De Massimi Daniele, ai sensi dell’art. 137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Caiazza Rocco, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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