C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 236 del 11/02/2022 – Delibera – 30) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TIRRENA CV, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 166 C5 DEL 19/01/2022 (Gara: C. TORRACCIA ROMA FUTSAL – ATLETICO TIRRENA CV del 4/12/2021 – Campionato C5 Femminile Serie “C”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 224 del 4/02/2022

30) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TIRRENA CV, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 166 C5 DEL 19/01/2022 (Gara: C. TORRACCIA ROMA FUTSAL – ATLETICO TIRRENA CV del 4/12/2021 – Campionato C5 Femminile Serie “C”)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 224 del 4/02/2022

La A.S.D. Atletico Tirrena CV impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale le veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 200,00, per non essere riuscita, il giorno 04/12/2021, ad arrivare in località Roma-Torraccia, dove avrebbe dovuto disputare, la gara con la ASD C. Torraccia Roma Futsal. La Società reclamante, a sostegno della propria tesi difensiva, evidenziava di essere stata impossibilitata a raggiungere il terreno di gioco a causa di un guasto meccanico dell’automobile che stava trasportando le calciatrici all’impianto sportivo; chiedeva, pertanto, l’applicazione dell’istituto della causa di forza maggiore e conseguentemente la ripetizione della gara. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti e valutata la dinamica dei fatti ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dalla documentazione prodotta dalla Società emerge che il giorno 04/12/2021, alle ore 17.00 circa, l’automobile tipo Chryasler Voyagen, tg. DA869CN che stava trasportando cinque calciatrici ed il dirigente accompagnatore dell’Atletico Tirrena, subiva un guasto meccanico all’altezza dell’uscita di Torrimpietra, tale da impedirle la prosecuzione del viaggio verso Roma. Veniva allertato il pronto soccorso stradale che interveniva prontamente (certificazione della società Europ Assistance e fattura commerciale), nonché la polizia stradale; quest’ultima non interveniva ma trasmetteva, nei giorni successivi, su richiesta dell’odierna reclamante, una nota con la quale certificava di aver ricevuto, sabato 4 dicembre 2021, una telefonata alle ore 17.34 da un responsabile della società sportiva Atletico Tirrena di Civitavecchia che riferiva di essere rimasto in panne con il mezzo, mentre si dirigeva con le calciatrici della predetta società a disputare una partita di calcio e di aver chiamato il carro attrezzi per il soccorso. Orbene, da quanto prodotto in atti, risulta sufficientemente provata l’esistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F.. Per tutto quanto detto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. Il contributo va restituito.

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