C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 254 del 25/02/2022 – Delibera – 33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDARL OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 213 LND DEL 27/01/2022 (Gara: VITERBO FOOTBALL CLUB – OTTAVIA del 19/12/2021 – Campionato Eccellenza Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 18/02/2022

 

33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDARL OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 213 LND DEL 27/01/2022 (Gara: VITERBO FOOTBALL CLUB – OTTAVIA del 19/12/2021 – Campionato Eccellenza Femminile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 18/02/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società Ottavia ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva respinto il ricorso di primo grado con cui aveva chiesto la vittoria a tavolino nella gara contro il Viterbo Football Club valevole per il campionato di Eccellenza Femminile. A riguardo, la reclamante deduceva che la gara in questione era iniziata alle ore 17.00, con grande ritardo rispetto all’orario stabilito a causa dell’utilizzo degli spogliatoi da parte di atleti impegnati in precedente gara e del periodo di tempo necessario per rispettare le normative anti-Covid. Si procedeva comunque a giocare la gara pur in condizioni di bassissima visibilità poiché essa non era garantita dall’impianto di illuminazione (di cui una torre risultava spenta) e in assenza dell’accertamento della sua omologazione. Pervenivano alla Corte le controdeduzioni della società Viterbo Football Club che domandava la conferma della decisione di primo grado mentre, in sede di audizione, la società Ottavia insisteva nel reclamo e chiedeva che fosse ordinata la ripetizione della gara svoltasi irregolarmente. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. A ben vedere, infatti, le condizioni di visibilità del campo di gioco sono rimesse alla valutazione dell’arbitro che, ai sensi della dalla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve verificare se è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, compresa la porta opposta. Sul punto, nessun accenno su circostanze ostative emergono dal referto arbitrale: la partita – giocata per intero – risulta pertanto aver avuto svolgimento regolare. Peraltro, nemmeno risulta che la reclamante abbia presentato alcuna formale riserva all’arbitro ai sensi dell’art. 67, comma 4 C.G.S.. È, quindi, assolutamente condivisibile la decisione assunta dal Giudice Sportivo e l’odierno appello deve essere rigettato. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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