C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 11/03/2022 – Delibera – 27) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. AURORA QUERCIAIOLA SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 200 LND DEL 13/01/2022 (Gara: AURORA QUERCIAIOLA SRL – VIRTUS MARTA del 9/01/2022 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 217 del 28/01/2022

27) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. AURORA QUERCIAIOLA SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 200 LND DEL 13/01/2022 (Gara: AURORA QUERCIAIOLA SRL – VIRTUS MARTA del 9/01/2022 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 217 del 28/01/2022

La società Aurora Querciaiola, con preannuncio del 15-1-2022 seguito il 17-1-2022 dall’invio delle motivazioni, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 200 del 13-1-2022 con la quale era stata irrogata a suo carico la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 200,00 per la prima rinuncia. Nelle motivazioni il Giudice di prime cure rilevava come la gara non si fosse disputata per assenza della squadra dell’Aurora Querciaiola e come la stessa fosse da considerare rinunciataria a tutti gli effetti non avendo inviato alcuna giustificazione nei termini regolamentari. Deduce la reclamante di aver invece inviato l’8-1-2022 una pec all’indirizzo del Comitato Regionale Lazio in cui si richiedeva il rinvio della gara vista l’ingravescenza della situazione epidemiologica che aveva portato già altri comitati alla sospensione dell’attività, di essersi comunque presentata al campo con i tesserati sufficienti per la disputa della gara, tanto che l’Arbitro aveva effettuato il riconoscimento, di aver consegnato al direttore di gara la missiva del giorno precedente inviata al comitato e di aver fatto presente che la mattina dello stesso 9-1-2022 era stato acquisito il referto di positività di un proprio calciatore che aveva partecipato all’allenamento del giorno 7-1-2022 il che sconsigliava assolutamente la partecipazione alla gara di tutto il gruppo squadra che aveva svolto, inconsapevolmente, l’allenamento con il calciatore positivo. A sostegno depositava sia la missiva dell’8-1-2022 che il referto del calciatore positivo effettuato alle ore 12:15 del giorno 8-1-2022 e rilasciato con sottoscrizione digitale delle ore 19:15 dello stesso giorno. La Corte rileva come, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate dalla società reclamante nella sua nota dell’8-1-2022 inviata al Comitato Regionale, si debba preliminarmente rilevare come la produzione documentale allegata al reclamo connoti la vicenda sotto altra fattispecie. In effetti si è accertata la positività al contagio di un calciatore del gruppo squadra, che aveva partecipato all’ultimo allenamento pre-partita, solo in limine, a voler essere rigorosi nella tarda serata del sabato prima dell’inizio della gara, quando non era più possibile adottare alcun procedimento per arrivare al rinvio della gara, né nei confronti delle autorità sanitarie né nei confronti di quelle sportive. La decisione di non partecipare alla gara, pur programmata, era quindi assolutamente giustificata, né si può parlare in questo caso di alcuna rinuncia, visto che la squadra era presente al campo ma non certo in condizioni di poter giocare senza mettere a rischio di contagio tutti i partecipanti, avversari ed arbitro compresi. Sussistono quindi quelle straordinarie ragioni che il regolamento prevede debbano sostenere la decisione di far ripetere, anzi rectius disputare la gara. Tutto ciò presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. Il contributo va restituito.

 

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