C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 11/03/2022 – Delibera – 33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 221 LND DEL 3/02/2022 (Gara: ATLETICO 2000 – GIARDINETTI F.C. 1957 dell’8/01/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 253 del 25/02/2022

33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 221 LND DEL 3/02/2022 (Gara: ATLETICO 2000 – GIARDINETTI F.C. 1957 dell’8/01/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 253 del 25/02/2022

La Società Atletico 2000 presentava, nei modi e termini di legge, ricorso davanti al Giudice di 1° grado, deducendo che la mancata disputa della gara di cui in epigrafe era dovuto a causa di forza maggiore. In particolare la ricorrente sosteneva di non essere stata in grado di presentarsi in campo a causa della positività al covid19 di un proprio calciatore, accertata il giorno prima della gara e della quarantena a cui conseguentemente erano stati costretti diversi calciatori partecipanti al gruppo squadra; in considerazione di ciò chiedeva, quindi, il recupero della predetta partita. Il Giudice di prime cure, sciolta la riserva, accoglieva il ricorso, riconoscendo, nel caso specifico, l’istituto della causa di forza maggiore e disponeva la ripetizione della gara. Avverso tale decisione la ASD Giardinetti presentava appello davanti alla Corte Sportiva territorialmente competente, sostenendo che la partita Atletico-Giardinetti non si era tenuta unicamente per assenza ingiustificata, il giorno dell’evento, della squadra di casa. In particolare la Società appellante evidenziava che, per poter ottenere il rinvio della gara a seguito della positività di uno o più calciatori e/o quarantena di altri, era necessario che tale circostanza fosse accertata da un organismo competente (ASL) e che, conseguentemente fosse disposto il rinvio della gara dal Comitato Regionale con un apposito comunicato, debitamente trasmesso alle società interessate. Mancando tutto ciò, la Soc. Giardinetti si presentava sul terreno di gioco il giorno della partita, mentre risultava assente la squadra avversaria; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva la riforma della decisione di 1° grado e per l’effetto la vittoria a tavolino con il risultato di 3-0. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti, ascoltate entrambe le Società come richiesto, ritiene, in via preliminare, di rigettare le eccezioni sollevate da entrambe le Società. Relativamente all’eccezione presentata dall’appellante con la quale si chiedeva di essere ascoltata in contraddittorio con l’altra parte processuale, l’art. 77 comma 4 C.G.S., prevede semplicemente il diritto delle parti ad essere sentite laddove esplicitamente richiesto (audizione), ma non in contraddittorio tra loro. Relativamente all’eccezione sollevata dalla Soc. Atletico 2000 sulla (presunta) tardività del deposito dell’atto di appello, quest’ultimo è stato presentato tempestivamente e cioè entro 5 giorni da quando l’appellante ha ricevuto copia dei documenti ufficiali richiesti (art. 76 comma 5 C.G.S.). Chiarito ciò, nel merito, questa Corte ritiene di non poter accogliere il gravame. La Soc. Atletico 2000 veniva a conoscenza, il pomeriggio del giorno prima della gara con il Giardinetti Fc 1957, cioè il 7 gennaio 2022, che un proprio calciatore era risultato positivo al covid19; pertanto procedeva a collocare in quarantena tutti i calciatori che con il positivo avevano effettuato l’allenamento di rifinitura il 6 gennaio. Contemporaneamente, sempre il 7 gennaio, l’Atletico 2000 si adoperava a comunicare al Comitato Regionale la positività del proprio calciatore, la quarantena degli altri calciatori e l’intenzione di non scendere in campo il giorno dopo; di ciò veniva data comunicazione anche alla Soc. Giardinetti. Pertanto, vista la ristrettezza dei tempi e la circostanza che la positività era stata accertata solo il giorno prima della gara, era evidente la difficoltà se non l’impossibilità che potesse essere rispettato il Protocollo della Figc e che potesse essere disposta dall’Organismo competente (ASL) la quarantena del gruppo squadra. Il Protocollo Figc esiste ed è efficace, ma nel caso specifico non poteva essere rispettato per il lasso di tempo assai breve (1 giorno) che è intercorso tra l’accertamento della positività del calciatore e l’evento gara. In conclusione si è verificato il classico caso di causa di forza maggiore ex art.55 noif e pertanto la gara non può che essere ripetuta. Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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