C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 288 del 18/03/2022 – Delibera – 26) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FORTY FIGHTERS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MIRIELLO ARMANDO FINO AL 31/03/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 49 C5 DEL 10/01/2022 (Gara: EDILISA – FORTY FIGHTERS del 17/12/2021 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 207 del 21/01/2022

 

26) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FORTY FIGHTERS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MIRIELLO ARMANDO FINO AL 31/03/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 49 C5 DEL 10/01/2022 (Gara: EDILISA – FORTY FIGHTERS del 17/12/2021 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 207 del 21/01/2022

La Corte d’Appello Territoriale; visto il Comunicato Ufficiale n. 49 del 10.01.2022 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND in cui viene afflitta la squalifica fino al 31.03.2022 a carico del calciatore Miriello Armando; ascoltato il Sig. Troccoli Luca della società ricorrente; valutando gli atti del fascicolo ritiene di poter accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Miriello Armando, tesserato con ASD Forty Fighters, fino al 28.02.2022 poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo rispetto ai fatti così come verificatesi, alla luce degli atti ufficiali. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il calciatore Sig. Miriello Armando seppur colpevole di aver calciato con forte intensità il pallone in direzione del direttore di gara e, senza colpirlo, continuando a protestare per la decisione assunta dallo stesso e la sua seguente notifica del provvedimento espulsione, ha comunque limitato le proprie dimostranze esclusivamente nel terreno di gioco e alla luce di ciò nell’immediato si è diretto nello spogliatoio. DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Miriello Armando al 28/02/2022. Il contributo va restituito.

 

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