C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 312 del 01/04/2022 – Delibera – 38) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 208 C5 DEL 23/02/2022 (Gara: CORI MONTILEPINI – LITTORIANA FUTSAL C.5 del 18/02/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 dell’11/03/2022

 

38) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 208 C5 DEL 23/02/2022 (Gara: CORI MONTILEPINI – LITTORIANA FUTSAL C.5 del 18/02/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 dell’11/03/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società ASD Littoriana Futsal C.5 proponeva reclamo avverso l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante si difendeva asserendo che la partita si è svolta in un clima tranquillo e che a parte qualche screzio avvenuto nel primo tempo tra due persone appartenenti alle due compagini in campo nulla più era successo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara ed il reclamo ritiene congrua la sanzione comminata dal giudice sportivo relativamente a quanto accaduto sugli spalti a metà del primo tempo. Circostanza peraltro parzialmente ammessa dalla stessa società reclamante. Quanto descritto dal direttore di gara comporta senza dubbio, per entrambe le società, l’applicazione di un ammenda pecuniaria, così come correttamente verificatosi. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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