C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 312 del 01/04/2022 – Delibera – 39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FRASSATI C5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 72 C5 DEL 23/02/2022 (Gara: FRASSATI C5 – SAN LUCA FUTSAL del 18/02/2022 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 dell’11/03/2022

39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FRASSATI C5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 72 C5 DEL 23/02/2022 (Gara: FRASSATI C5 – SAN LUCA FUTSAL del 18/02/2022 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 dell’11/03/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società ASD Frassati C5 proponeva reclamo avverso l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. In particolare la reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che durante la gara, ripetutamente, il direttore di gara veniva insultato e minacciato da sostenitori della squadra avversaria. Inoltre alla fine della gara un calciatore del San Luca cercava in più occasioni lo scontro con un sostenitore della società reclamante ma grazie al tempestivo intervento dei compagni e dei calciatori del Frassati C5 nulla è accaduto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara e gli scritti difensivi della ASD Frassati C5, ritiene di accogliere il reclamo. Da una lettura attenta del supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara non risultano emergere elementi chiari ed univoci che permettono d’identificare i reali partecipanti alla rissa. Il direttore di gara mai, neppur marginalmente, evidenzia o fa riferimento ad elementi distintivi appartenenti alle due società e tantomeno alla odierna reclamante. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisone impugnata. Il contributo va restituito.

 

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