C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 08/04/2022 – Delibera – 52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COLLARO FRANCESCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 294 LND DEL 23/03/2022 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – SAVIO S.R.L. del 19/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 311 dell’1/04/2022

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COLLARO FRANCESCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 294 LND DEL 23/03/2022 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – SAVIO S.R.L. del 19/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 311 dell’1/04/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.s.d. Pro Calcio Cecchina richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo con revoca delle sanzioni comminate al tesserato Sig. Francesco Collaro contestando la ricostruzione dei fatti così come risultante dal referto di gara. Depositava altresì la reclamante dichiarazione del giocatore. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento si ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. La sanzione così come comminata dal Giudice Sportivo risulta invero essere congrua e coerente con la violazione commessa dal Tesserato Sig. Francesco Collaro. Alcun ulteriore elemento di prova risulta essere stato offerto dalla reclamante tale da consentire una diversa valutazione da quella risultante dagli atti ufficiali di gara. Per quanto sopra, la sanzione così come comminata merita di essere confermata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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