C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 14/04/2022 – Delibera – 44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 259 LND DEL 2/03/2022 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 13/02/2022 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 287 del 18/03/2022

 

44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 259 LND DEL 2/03/2022 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 13/02/2022 – Campionato Eccellenza)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 287 del 18/03/2022

La società Villalba Ocres Moca 1952 ha inoltrato rituale ricorso nei termini avverso la delibera evidenziata in epigrafe del competente Giudice Sportivo di primo grado che aveva respinto il reclamo presentato avverso la mancata disputa della gara del 13-2-2022 Villalba Ocres Moca 1952 – Centro Sportivo Primavera, valevole per il campionato di eccellenza, irrogando alla ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Assume l’esponente che l’Arbitro della gara avrebbe errato nel determinare la mancata effettuazione della stessa per irregolarità del terreno di gioco in quanto le misure adottate dalla società per renderlo idoneo alla disputa della gara avevano fronteggiato tempestivamente le irregolarità inizialmente accertate. Va premesso che dagli atti ufficiali emerge che, prima dell’inizio della gara il Centro Sportivo Primavera aveva presentato riserva scritta sulla regolarità del terreno di gioco eccependo una insufficiente altezza di entrambe le porte. In effetti la verifica effettuata dal direttore di gara aveva evidenziato che entrambe le porte fossero abbondantemente più basse della misura prevista dal regolamento di ml 2,44, ben oltre il limite di tolleranza che, si ricorda, è di due centimetri. Infatti una porta misurava ml. 2,33 e l’altra ml. 2,30. Risulta sempre dal referto che l’Arbitro dopo il rituale tempo d’attesa abbia nuovamente provveduto alla misurazione e l’altezza di una fosse, prendendo a base il suolo sottostante di ml 2,44 mentre l’altra era rimasta di ml. 2,30 e quindi abbia deciso di non dare inizio alla gara. Sostiene invece la reclamante che quanto riportato dal direttore di gara non rispondesse alla realtà fattuale in quanto anche la seconda porta era stata sottoposta al medesimo trattamento dell’altra, provvedendo a scavare al di sotto della traversa un solco sul terreno di gioco, e quindi non potesse essere rimasta l’altezza invariata. Ha presentato nel termine consentito memorie difensive il Centro Sportivo Primavera che insiste invece per la conferma della decisione impugnata deducendo come le prove indotte dalla controparte siano inammissibili e comunque inidonee a vincere le risultanze del referto arbitrale, essendo pacifico che, anche dopo l’intervento ripristinatorio effettuato dalla società ospitante, il terreno di gioco risultasse irregolare. Le parti hanno richiesto di essere sentite dalla Corte e l’audizione si è svolta da remoto rispettando pienamente l’esigenza manifestata da entrambe di integrare le deduzioni già svolte per iscritto. Il reclamo è infondato. Al di là di tutte le considerazioni formali e di rito va rilevato immediatamente come una carenza dell’altezza delle porte di gioco di oltre dieci centimetri per entrambe le porte non fosse certo sanabile con l’escavazione al di sotto della traversa di una ristretta fascia di terreno di gioco di una sorta di trincea di pari altezza. Ognuno comprende come se si fosse proceduto in tal modo si sarebbe creato uno scalino in corrispondenza della linea di porta di oltre dieci centimetri, che rendeva il campo di gioco non solo irregolare ma anche assai pericoloso per i calciatori, specialmente per i due portieri. Del resto, poi, il terreno circostante, che non poteva certo essere oggetto di uno scavo di tale dimensioni nei ristretti tempi consentiti dal regolamento, sarebbe comunque rimasto ad una altezza inferiore a quella consentita, rendendo comunque il campo irregolare. Unico rimedio logicamente possibile, sarebbe stato solo quello di smontare le porte, rialzando i ritti interni di sostegno fino a raggiungere l’altezza regolamentare, ma questo difficilmente avrebbe potuto essere fatto in tempi così ristretti e soprattutto senza la presenza di specialisti dotati delle attrezzature necessarie. D’altro canto non si comprende come una carenza così evidente possa essere sfuggita alla società ospitante, visto che la ospitata l’ha subito rilevata “ictu oculi” lagnandosene non appena ha avuto accesso al terreno di gioco. La decisione del direttore di gara appare quindi assolutamente congrua rispetto a quanto avvenuto e quanto constatato sul terreno di gioco e la deliberazione del Giudice Sportivo appare assolutamente conseguente e non suscettibile di alcuna revisione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltate, come da richiesta, le società DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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