C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 14/04/2022 – Delibera – 51) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTILEPINI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 134 SGS DEL 16/03/2022 (Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – CORI MONTILEPINI del 5/03/2022 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

 

51) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTILEPINI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 134 SGS DEL 16/03/2022 (Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – CORI MONTILEPINI del 5/03/2022 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.S.D. Cori Montilepini richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo ad oggetto il rigetto del reclamo proposto con richiesta di vittoria 3-0 rispetto al risultato ottenuto in campo. In particolare la reclamante deduceva di aver ricevuto una erronea distinta di gara ove venivano indicati n.21 giocatori, rispetto alle altre tre copie ove comparivano n. 20 giocatori. Richiedeva pertanto la vittoria della competizione con risultato 3-0. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento, si ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. La parte reclamante si limita invero ad eccepire di aver ricevuto una copia della distinta di gara recante il nominativo di un giocatore non depennato dall'arbitro, nonostante nelle altre tre distinte consegnate, la correzione risultasse debitamente compilata dall'Ufficiale di gara. Nulla deduce in ordine all'effettiva presenza in campo dei giocatori, né in merito alla correttezza formale e sostanziale delle altre n.3 distinte debitamente compilate. Evidente pertanto che quanto eccepito dalla reclamante debba costituire mero errore, che in difetto di ulteriori circostanze non consente di certo una diversa determinazione rispetto a quella adottata dal Giudice Sportivo. Per quanto sopra, il reclamo non merita accoglimento alcuno, con conseguente conferma del provvedimento impugnato e relativa conseguenza sulla tassa di reclamo. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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