C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 343 del 22/04/2022 – Delibera – 46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDSRL I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE ECCELLENZA MASCHILE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 SGS DEL 10/03/2022 (Gara: ROMULEA – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO del 2/03/2022 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 297 del 25/03/2022

46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDSRL I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE ECCELLENZA MASCHILE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 SGS DEL 10/03/2022 (Gara: ROMULEA – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO del 2/03/2022 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 297 del 25/03/2022

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società I.Lirinia Academy Calcio, con il quale chiedeva di essere riammessa al campionato di competenza, in quanto a loro dire, per problemi organizzativi e di gestione dovuti alla positività da Covid che aveva colpito gran parte della squadra, nessuno aveva preso in visione il comunicato del 24/02/22, con il quale il Giudice Sportiva Territoriale, preso atto della mancata presentazione della stessa società alla gara Lodigiani Calcio 1972 – I.Lirinia Academy Calcio del 20/02/2022, e rilevato il mancato invio di alcuna giustificazione in merito, gli comminava la punizione sportiva della perdita della gara. Preliminarmente, dall'esame del reclamo trasmesso alla scrivente Corte, si evince che la società I.Lirinia Academy Calcio non ha rispettato quanto previsto e riportato sull'art.76, comma 2 C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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