C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 359 del 29/04/2022 – Delibera – 58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BORGO PALIDORO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 307 LND DEL 30/03/2022 (Gara: BORGO PALIDORO – RONCIGLIONE UNITED del 13/03/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 14/04/2022

58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BORGO PALIDORO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 307 LND DEL 30/03/2022 (Gara: BORGO PALIDORO – RONCIGLIONE UNITED del 13/03/2022 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 14/04/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto reclamo della società A.S.D. Borgo Palidoro avverso le decisioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.307 del 30.03.2022 del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio LND, in cui viene accolto dallo stesso il ricorso presentato in primo grado della società Ronciglione United; valutati gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo della società Borgo Palidoro, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali. La Corte Sportiva di Appello Territoriale pertanto, sulla scorta di quanto già fatto dal Giudice di primo grado, riconosce la sussistenza dell’istituto della causa di forza maggiore nel caso di specie, basata sul principio della massima prudenza; riscontra altresì che, il calciatore Angelucci Luigi, tesserato della società Ronciglione United, al fine di contrastare l’evolversi della pandemia da Covid-19, in data 11.03.2022 effettuava il tampone, con esito positivo, così come idoneamente documentato con referto del test antigenico rapido rilasciato da Ente autorizzato; riconosce pertanto un motivo valido come causa dell’assenza in campo della società ASD Ronciglione United, al momento dello svolgimento della gara, in data 13.03.2022. DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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