C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 359 del 29/04/2022 – Delibera – 61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ARENA MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 LND DEL 31/03/2022 (Gara: GAETA – TERRACINA CALCIO del 26/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022

61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ARENA MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 LND DEL 31/03/2022 (Gara: GAETA – TERRACINA CALCIO del 26/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società Gaeta calcio proponeva reclamo avverso la squalifica di 4 gare effettive comminata dal Giudice Sportivo al proprio allenatore, Sig. Matteo Arena, relativamente alla gara indicata in epigrafe. Nel proprio scritto difensivo la reclamante poneva in evidenza la totale estraneità del Sig. Arena rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco. Quanto in precedenza veniva ribadito in sede di audizione. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il verbale di audizione preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Gaeta Calcio ai sensi dell’art. 137, comma 3 C.G.S. in quanto trattasi di squalifica non impugnabile. Tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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