C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 371 del 06/05/2022 – Delibera – 66) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIRELLI FEDERICO FINO AL 30/11/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 52 LND DEL 7/04/2022 (Gara: DON BOSCO GAETA – POL. GAETA 1931 del 2/04/2022 – Campionato Terza Categoria Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 358 del 29/04/2022

66) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIRELLI FEDERICO FINO AL 30/11/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 52 LND DEL 7/04/2022 (Gara: DON BOSCO GAETA – POL. GAETA 1931 del 2/04/2022 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 358 del 29/04/2022

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la Società ASD Don Bosco Colosseo impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica a carico del calciatore Cirelli Federico. Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia da confermare il provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, poiché il reclamo della Società ASD Don Bosco Colosseo doveva essere preannunciato con dichiarazione depositata presso la segreteria della scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale tramite posta elettronica certificata entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Inoltre, preso atto dell’assenza di detto atto di preannuncio di reclamo da parte della Società Don Bosco Colosseo, si riscontra altresì il ritardo nell’invio delle motivazioni nei termini ex art. 76, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

 

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