C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 383 del 13/05/2022 – Delibera – 41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MARANO EQUO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIGNITTI FABIO FINO AL 23/02/2027 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA FIGC, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 LND DEL 24/02/2022 (Gara: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – MARANO EQUO del 20/02/2022 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MARANO EQUO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIGNITTI FABIO FINO AL 23/02/2027 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA FIGC, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 LND DEL 24/02/2022 (Gara: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – MARANO EQUO del 20/02/2022 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

La società Marano Equo ha impugnato con reclamo ritualmente inviato la sanzione della inibizione di cinque anni con preclusione a carico del dirigente Cignitti Fabio. Assume la reclamante che il gesto di stizza del proprio dirigente in funzione di massaggiatore era consistito nel lanciare da ragguardevole distanza una borraccia semipiena in direzione del direttore di gara che era stato colpito anche perché stava annotando l’espulsione comminata per proteste nei confronti dello stesso Cignitti e non si era avveduto del lancio. Sostiene che le conseguenze del colpo furono lievi, tanto che l’Arbitro sembrava in condizioni di riprendere la gara e non mostrava lesioni visibili, ma dopo un consulto con i propri superiori, avvenuto per telefono, aveva deciso di non riprendere la gara. Il fatto che non avesse lesioni serie è confermato dalla circostanza che, recatosi al Pronto Soccorso di Subiaco era stato dimesso ed invitato a tornare il giorno successivo e poi era stato visitato a Tivoli ma le eventuali alterazioni del setto nasale derivavano da un intervento di rinoplastica subito da pochi giorni. Insisteva quindi per la congrua riduzione della sanzione impugnata ritenuta assolutamente abnorme.

La Corte disponeva la convocazione del direttore di gara che confermava integralmente tutto quanto riportato nel referto. In effetti, a seguito dell’infortunio di un calciatore della reclamante derivato da un fallo subito da un avversario, sanzionato con un ammonizione per gioco scorretto, il Cignitti era stato autorizzato ad entrare sul terreno di gioco ma, invece di limitarsi a soccorrere il calciatore infortunato, aveva iniziato ad inveire contro l’Arbitro che dapprima lo aveva ammonito e poi, a seguito di ulteriori insulti, era stato costretto ad espellerlo. A quel punto il Cignitti lo aveva dapprima spintonato e poi gli aveva scagliato contro una borraccia piena d’acqua che lo aveva attinto sul naso. L’Arbitro ha precisato di aver subito un fortissimo dolore e di aver accusato uno sbandamento e quasi uno svenimento, di essere stato soccorso ed accompagnato negli spogliatoi dove veniva raggiunto dai Carabinieri presenti alla gara che lo consigliavano a recarsi presso il Pronto Soccorso del vicino nosocomio di Subiaco. Qui giunto, dopo aver espletato le formalità di riconsegna dei documenti, era stato visitato ma, in assenza dello specialista otorino nei giorni festivi anche nel collegato presidio di primo livello di Tivoli, era stato invitato a tornare il giorno successivo. Recatosi nuovamente a Subiaco il giorno successivo era stato accompagnato in ambulanza a Tivoli dove era stato visitato dallo specialista che aveva assegnato la prognosi riportata nel certificato di pronto soccorso a seguito della constatata frattura delle ossa nasali in soggetto già sottoposto ad intervento di rinosettoplastica. La prognosi di 30 giorni salvo complicazioni è quindi conseguente ad una approfondita analisi dello specialista del nosocomio tiburtino e non è certo invenzione del direttore di gara che ha subito gravi conseguenze fisiche da un gesto sconsiderato e che non può trovare alcuna giustificazione. È un fatto che il Cignitti ha scagliato la borraccia semipiena ad altezza d’uomo dirigendola verso la testa del direttore di gara e quindi ha ben messo nel conto che il suo gesto poteva provocare conseguenze gravissime, essendo noto a chiunque che la testa è il punto più delicato e sensibile ai colpi. La sanzione della inibizione di cinque anni è quindi congrua e, per adeguare la sanzione a precedenti analoghi con prognosi così lunghe di guarigione, può essere rivisitata solo la preclusione che, in effetti, viene comminata in presenza di comportamenti reiterati, violenti e seguiti dall’assenza di qualsiasi resipiscenza del reo, addebiti che non possono essere sollevati al Cignitti. Va quindi rideterminata l’entità della sanzione, eliminando solo la preclusione al tesseramento e permanenza nei ranghi federali, confermando altresì l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.02.2014. Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla sanzione della perdita della gara, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del dirigente Cignitti Fabio nell’inibizione fino al 23/02/2027. Il contributo va restituito.

 

 

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