C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 383 del 13/05/2022 – Delibera – 69) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAVONE FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 355 LND DEL 28/04/2022 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – ARNARA del 24/04/2022 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 370 del 6/05/2022

69) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAVONE FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 355 LND DEL 28/04/2022 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – ARNARA del 24/04/2022 – Campionato Prima Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 370 del 6/05/2022

La società Pantanello Anagni ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del comitato regionale Lazio con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara al calciatore Savone Francesco. Assume la reclamante che i fatti addebitati al calciatore non si connotano quali atti violenti e nemmeno concretamente minacciosi ed evidenzia come la fase svoltasi nel parcheggio dell’impianto sportivo si è svolta alla presenza delle forze dell’ordine e quindi il comportamento del calciatore non poteva essere interpretato come intimidatorio. Il calciatore sanzionato veniva ascoltato, come da richiesta, dalla Corte ed in quella sede ribadiva la propria versione dei fatti, riportata nel reclamo, e l’assoluta assenza di qualsiasi intendimento minaccioso o violento sia nei confronti degli avversari che del direttore di gara. Il reclamo è parzialmente fondato. In effetti dalla lettura del referto di gara si evince che il calciatore Savone ha messo in atto delle condotte sicuramente non regolamentari in due fasi distinte, la prima svoltasi sul terreno di gioco, dove si fronteggiava in modo minaccioso ma non violento con i componenti della panchina avversaria e la seconda nel parcheggio dove si avvicinava al direttore di gare per farlo recedere dal riportare nel referto l’espulsione comminata a suo carico. In entrambi le circostanze non ha però messo in atto comportamenti violenti e nella seconda non vi era alcun intento minaccioso, ma piuttosto suadente ed allusivo, anche per la costante e ravvicinata presenza delle forze dell’ordine. Ne consegue che la sanzione irrogata può essere ridimensionata nella misura prevista nel dispositivo. Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Savone Francesco a 3 gare. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it