C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 394 del 20/05/2022 – Delibera – 71) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 355 LND DEL 28/04/2022 (Gara: CITTA DI FIANO – MANZIANA 1928 del 23/04/2022 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 13/05/2022

 

71) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 355 LND DEL 28/04/2022 (Gara: CITTA DI FIANO – MANZIANA 1928 del 23/04/2022 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 13/05/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe con cui la società Città di Fiano impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado chiedendo la ripetizione della gara interrotta dall'arbitro anticipatamente, per intemperanza da parte dei giocatori; preliminarmente, esaminati gli atti ufficiali, si evidenzia che la società non ha rispettato quanto previsto dall'art.76, comma 3 del C.G.S., non trasmettendo le motivazioni del reclamo in oggetto alla controparte. Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 3 del G.C.S.. Il contributo va incamerato.

 

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