C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 27/05/2022 – Delibera – 74) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 361 LND DEL 3/05/2022 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – NUOVO BORGO SAN MARTINO dell’1/05/2022 Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

74) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 361 LND DEL 3/05/2022 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – NUOVO BORGO SAN MARTINO dell’1/05/2022 Campionato Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato l’ammenda di € 200,00 alla reclamante. Preliminarmente, si rileva che il procedimento per la presentazione dei reclami in ambito territoriale è codificato dall’art. 76 C.G.S. che prevede l’invio del preannuncio entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare nonché la proposizione del reclamo con termine di cinque giorni, decorrente sempre dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo ovvero dalla ricezione degli atti se richiesti. Come affermato da questa Corte, tuttavia, è ben possibile che il reclamo sia inoltrato immediatamente e senza essere preceduto dal relativo preannuncio purché però siano rispettati i termini di proposizione per tale ultimo atto, valendo il reclamo motivato anche come tempestivo preannuncio. Nel caso di specie, a fronte della pubblicazione del provvedimento impugnato del 3.5.22, il reclamo non preannunciato è stato presentato solo il giorno 8.5.22. Deve quindi esserne dichiarata l’inammissibilità perché non è stato preceduto da tempestivo preannuncio. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

 

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