C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 408 del 01/06/2022 – Delibera – 75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 C5 DELL’11/05/2022 (Gara: ACADEMY SM FERENTINO – GAP SSD ARL del 7/05/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

 

75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 C5 DELL’11/05/2022 (Gara: ACADEMY SM FERENTINO – GAP SSD ARL del 7/05/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

La Società Gap SSD ARL impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di tre gare al proprio calciatore Marco Mariello, “reo” di aver calciato, al termine della gara, violentemente il pallone verso l’arbitro, colpendolo sulla spalla senza, però, procurargli nocumento. La reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che il Mariello aveva compiuto, a fine gara, un mero gesto di stizza a causa dell’avverso risultato della stessa, colpendo il pallone con forza ma negando che quest’ultimo avesse colpito l’arbitro; in conclusione, pertanto la Società riteneva eccessiva l’entità della squalifica e ne chiedeva la riduzione. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal referto arbitrale emerge che il calciatore Mariello Marco, al triplice fischio, calciava violentemente il pallone verso l’arbitro, da una distanza di 10 metri, colpendolo alla spalla destra, senza procurargli conseguenze dannose; alla notifica del provvedimento di espulsione il calciatore continuava nelle proteste sino a raggiungere lo spogliatoio. Orbene, da ciò è di tutta evidenza che il gesto del calciatore di colpire il pallone con forza, non può essere ricollegabile ad un’irritazione momentanea unicamente per la sconfitta subita dalla propria squadra. Prova ne è che il Mariello, al termine della gara contestava vivacemente l’arbitro, prima calciando il pallone nella sua direzione, colpendolo alla spalla e poi, dopo la notifica dell’espulsione, continuava nelle proteste sino allo spogliatoio.

Se la pallonata fosse stata il frutto di un atto involontario, il calciatore si sarebbe prontamente scusato con l’arbitro, circostanza questa che non si è verificata; anzi, alla notifica del provvedimento di espulsione, egli, continuava, come detto, a protestare sino a raggiungere lo spogliatoio. In definitiva, pertanto, il provvedimento di squalifica per tre gare adottato dal Giudice sportivo di prime cure nei confronti del calciatore Marco Mariello va confermato. Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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