C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 418 del 10/06/2022 – Delibera – 73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTEFIASCONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI PERAZZI MASSIMO E BALZANO ROBERTO FINO AL 30/06/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DRAGHI MATTEO E BALZANI ALESSANDRO FINO AL 30/07/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 355 LND DEL 28/04/2022 (Gara: QUETTINGEN – MONTEFIASCONE del 15/04/2022 – Torneo Internazionale “Adriatico”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTEFIASCONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI PERAZZI MASSIMO E BALZANO ROBERTO FINO AL 30/06/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DRAGHI MATTEO E BALZANI ALESSANDRO FINO AL 30/07/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 355 LND DEL 28/04/2022 (Gara: QUETTINGEN – MONTEFIASCONE del 15/04/2022 – Torneo Internazionale “Adriatico”)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

Con ricorso inoltrato tempestivamente e nei termini la società Montefiascone ha impugnato le decisioni descritte in epigrafe comminate dal Giudice Sportivo competente a seguito di eventi accaduti in un Torneo Giovanile internazionale svoltosi in Riccione. Lamenta la reclamante l’eccessività delle sanzioni irrogate in quanto: a) quanto all’ammenda non era responsabile dell’ordine pubblico nell’impianto di gioco e quindi di aver lasciato aperto un cancello attraverso il quale si erano introdotti delle persone non iscritte in distinta; b) le suddette persone non potevano essere ricondotte alla società reclamante con sicurezza, né l’Arbitro aveva giustificato la sua convinzione sull’appartenenza alla società reclamante; c) quanto all’allenatore ed al dirigente sanzionati non vi era stato alcun atteggiamento minaccioso ma, al più irriguardoso; d) quanto ai calciatori sanzionati non era possibile attribuirgli i calci ed i pugni sferrati alla porta dello spogliatoio del direttore di gara né gli insulti pronunciati dall’esterno, né infine l’atteggiamento poteva dirsi minaccioso ma al più irriguardoso. Le risultanze, che scaturiscono dal referto arbitrale, assai circostanziato e corredato da particolari espressi in modo dovizioso e preciso, non lasciano spazio ad interpretazioni di sorta. Innanzitutto, la gara in questione si è disputata contro la compagine del Quettingen, località tedesca nei pressi di Leverkusen, e quindi non vi è alcun dubbio sull’appartenenza delle persone che hanno invaso, al termine della gara, il recinto degli spogliatoi e che hanno espresso gli insulti al direttore di gara indiscutibilmente in Italiano, così come non vi è alcun dubbio sull’atteggiamento non solo irriverente ed insultante dei dirigenti ma anche, concretamente, minaccioso. Il comportamento dei dirigenti appare tanto più grave se si pensi che avevano la responsabilità di un gruppo di giovanissimi atleti under 14, facilmente influenzabili e condizionabili dall’atteggiamento degli adulti, e si è estrinsecato in un torneo internazionale alla presenza di delegazioni estere che non si sono certo fatta una buona opinione delle modalità con cui nel nostro paese si gestiscono le attività giovanili. Il comportamento dei dirigenti ha poi influenzato quelle dei calciatori sanzionati che hanno messo in atto un comportamento scurrile e minaccioso che il calciatore Balzani ha reiterato sino a quando l’Arbitro non si è chiuso nel suo spogliatoio, percuotendo la porta ed indirizzando frasi irripetibili alla stessa. Non vi possono essere dubbi sull’identificazione del calciatore Balzani, peraltro capitano della squadra, che ha seguito passo passo l’Arbitro sino al suo spogliatoio e che ha continuato nell’atteggiamento irriguardoso, scurrile e minaccioso anche quando questa è riuscita a chiudere la porta dello spogliatoio, con vetro smerigliato, che le ha consentito di identificare il calciatore dalla voce. Per quanto attiene al calciatore draghi va detto che non è invece certo che abbia partecipato alla fase finale degli incidenti, quelli relativi al percotimento della porta ed agli insulti lanciati dall’esterno della stessa, in quanto l’Arbitro non ne fa menzione, limitandosi ad indicare il solo Balzani. La sanzione al calciatore Draghi va quindi adeguata come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Draghi Matteo al 15/06/2022. Di respingere altresì il reclamo nel resto, confermando le decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

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