C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 449 del 08/07/2022 – Delibera – 48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 269 LND DEL 9/03/2022 (Gara: BI.TI. CALCIO – VICOVARO del 20/02/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 446 del 30/06/2022

48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 269 LND DEL 9/03/2022 (Gara: BI.TI. CALCIO – VICOVARO del 20/02/2022 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 446 del 30/06/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Vicovaro ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso in primo grado della società Bi.Ti Calcio, comminando la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 all’odierna reclamante. A riguardo, il Giudice Sportivo rilevava che la ASD Vicovaro avesse presentato richiesta di aggiornamento di posizione del calciatore Angelo Pangrazi – che prendeva poi parte alla gara in questione – il 9.2.22 e che per detta richiesta il 11.2.22 l’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio apriva la procedura di errore segnalando l’assenza della dichiarazione relativa all’eventuale precedente tesseramento all’estero. Solo il 20.2.22, dopo la partita giocata alle 11.15, alle ore 15.37 la ASD Vicovaro trasmetteva tale dichiarazione, con conseguente decorrenza del tesseramento da quest’ultimo momento. La reclamante deduceva come la fattispecie in questione fosse un aggiornamento di posizione e non un primo tesseramento, risultando quindi ultronea la dichiarazione richiesta perché già presentata precedentemente alla F.I.G.C., dovendo pertanto far decorrere il tesseramento del calciatore Pangrazi al 9.2.22 con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo. Pervenivano controdeduzioni della società Bi.Ti che sosteneva come al momento della partita il calciatore fosse “libero”, apparendo nei sistemi tesserabile anche da altra società e che la data del tesseramento andasse individuata nel momento in cui la documentazione diveniva completa e non precedentemente. In sede di audizione, la società controinteressata reiterava le proprie difese, chiedendo il rigetto del gravame. Questa Corte rilevava che le doglianze della reclamante attenevano alla data di decorrenza dell’aggiornamento della posizione di un calciatore già tesserato per la F.I.G.C. senza soluzione di continuità per il quale, quindi, era già stata prodotta la dichiarazione relativa all’eventuale precedente tesseramento all’estero. La questione, quindi, risultava essere se l’aggiornamento di posizione necessitasse tale dichiarazione oppure no, con conseguente accertamento della data di decorrenza del tesseramento nel caso di specie. Ritenuta quindi tale questione non manifestamente infondata e visto che la sua risoluzione – pregiudiziale alla decisione del caso di specie – era affidata alla competenza esclusiva del Tribunale Federale Nazionale sezione Tesseramenti, questo organo di Giustizia Sportiva rimetteva gli atti a tale Ufficio ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b) C.G.S., affinché fosse accertata la decorrenza del tesseramento del calciatore Angelo Pangrazi per la società ASD Vicovaro, trattandosi di aggiornamento di posizione e non di primo tesseramento. Con decisione n. 0037/TFNST-2021-2022, detto Giudice Federale pur ritenendo la norma di all’art 39 NOIF perfettibile circa la sua applicabilità con riferimento alle varie ipotesi in concreto delineabili, osservava comunque che la lettera della legge non potesse essere superata e pertanto stabiliva che “al momento della disputa della gara sopra indicata, il tesseramento per la società ASD Vicovaro, relativo al calciatore Angelo Pangrazi, non si era perfezionato ai sensi dell’art. 39 NOIF”. Avverso tale pronuncia i reclamanti interponevano gravame dinanzi la Corte Federale d’Appello che, con decisione 0098/CFA-2021-2022 del 28.6.22, rigettava l’appello stabilendo che la dichiarazione relativa all’eventuale precedente tesseramento all’estero deve sempre essere allegata alla richiesta di tesseramento/aggiornamento della posizione e che l’assenza di tale dichiarazione impedisce il perfezionarsi del tesseramento stesso sino a che essa non è prodotta, con sanatoria ex nunc. All’esito del procedimento dinanzi i Giudici Federali, quindi si rileva che il tesseramento di Angelo Pangrazi per la società ASD Vicovaro sia stato dichiarato non perfezionato al momento della sua partecipazione alla gara in oggetto. Avendo egli preso parte al suo svolgimento, scendendo in campo, la gara risulta aver avuto svolgimento irregolare, con le conseguenze previste dall’ordinamento sportivo e correttamente applicate dal Giudice di primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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