C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 449 del 08/07/2022 – Delibera – 82) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. LATINA MMXVII FUTSAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PALLUZZI ANDREA PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VARCHETTA RITA FINO AL 30/11/2022, A CARICO DELLA CALCIATRICE MAZZACANO SARA PER 10 GARE, A CARICO DELLA CALCIATRICE IACOBONI KATIUSCIA PER 4 GARE ED A CARICO DELLA CALCIATRICE TREVISAN VALENTINA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.124 C5 DELL’11/05/2022 (Gara: LAUNDROMAT GAETA – LATINA MMXVII FUTSAL dell’8/05/2022 – Campionato Calcio a 5 Femminile Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 417 del 10/06/2022

82) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. LATINA MMXVII FUTSAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PALLUZZI ANDREA PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VARCHETTA RITA FINO AL 30/11/2022, A CARICO DELLA CALCIATRICE MAZZACANO SARA PER 10 GARE, A CARICO DELLA CALCIATRICE IACOBONI KATIUSCIA PER 4 GARE ED A CARICO DELLA CALCIATRICE TREVISAN VALENTINA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.124 C5 DELL’11/05/2022 (Gara: LAUNDROMAT GAETA – LATINA MMXVII FUTSAL dell’8/05/2022 – Campionato Calcio a 5 Femminile Serie D Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 417 del 10/06/2022

La società A.S.D. Latina MMXVII Futsal ha chiesto l’annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni in epigrafe comminate dal Giudice Sportivo sostenendo la loro eccessività in relazione ai comportamenti assunti, peraltro in conseguenza di un atteggiamento provocatorio tenuto dal direttore di gara. Preliminarmente risultano inammissibili le censure svolte in relazione all’allenatore Andrea Palluzzi, poiché l’art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese” da parificarsi a quattro giornate di gara. Parimenti, devono essere dichiarate inammissibili le doglianze relative alla perdita della gara e alla conseguente ammenda in quanto in violazione dell’art. 76 C.G.S.; in ogni caso anche nel merito le stesse risultavano prive dei presupposti per un loro accoglimento. In relazione alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale circa il comportamento dell’arbitro, la Corte non ritiene sussistere i presupposti per l’inoltro all’organo inquirente, ricordando comunque che è facoltà di ogni tesserato e delle società poter inviare esposti o denunce alla Procura ovvero all’AIA, direttamente o per il tramite degli uffici del Comitato Regionale o delle Delegazioni Provinciali. Per quanto attiene le restanti sanzioni impugnate, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel proprio referto l’arbitro ha dettagliatamente e precisamente descritto i fatti per cui è stato proposto reclamo. A riguardo, il comportamento della calciatrice Trevisan di minacce a un avversario e di offese al direttore di gara risulta correttamente sanzionato. Per quanto attiene, invece, la condotta della calciatrice Rina Varchetta, la stessa deve essere qualificata come irriguardosa con contatto fisico particolarmente rilevante. La sanzione, tuttavia, dovrà essere ricondotta ai consueti parametri utilizzati, considerando altresì che durante il periodo estivo ben può essere svolta attività sportiva di rilevanza federale. Parimenti dovrà essere ridotta la squalifica a Katiuscia Iacoboni avendo ella tenuto un atteggiamento ingiurioso e irriguardoso da sanzionarsi più lievemente rispetto a quanto effettuato dal Giudice di prime cure. Infine, il comportamento tenuto dalla calciatrice Sara Mazzacano risulta essere gravemente irriguardoso nei riguardi del direttore di gara, ma non si configura l’infrazione di cui all’art. 28 C.G.S.. Bisogna infatti precisare che non tutte le ingiurie che contengano riferimenti all’origine territoriale (romano, milanese, napoletano, etc.) di un soggetto possono ritenersi di per sé discriminatorie, dovendosi esplicitare in un’espressione volta a offendere, denigrare o insultare “per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale”. Il solo richiamo all’origine di una persona, sia pure inserito all’interno di una frase ingiuriosa, non determina automaticamente tale violazione, a meno che non si voglia pensare che il solo fatto di esser nato in una città piuttosto che in altra sia di per sé denigratorio. La condotta della calciatrice, quindi, dovrà essere riqualificata come gravemente irriguardosa con conseguente diminuzione della sanzione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice Varchetta Rina al 31/10/2022, la squalifica a carico della calciatrice Mazzacano Sara a 4 gare e la squalifica a carico della calciatrice Iacoboni Katiuscia a 3 gare. Di respingere il reclamo, relativamente alla squalifica a carico della calciatrice Trevisan Valentina. Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara, della penalizzazione di n.1 punto in classifica e dell’ammenda di euro 200,00, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., e relativamente alla squalifica a carico dell’allenatore Palluzzi Andrea, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va restituito.

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