C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 449 del 08/07/2022 – Delibera – 83) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CONAUTO LIDENSE CALCIO A5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.340 C5 DELL’1/06/2022 (Gara: HERACLES – CONAUTO LIDENSE CALCIO A5 del 28/05/2022 – Play-Off Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 416 del 9/06/2022

83) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CONAUTO LIDENSE CALCIO A5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.340 C5 DELL’1/06/2022 (Gara: HERACLES – CONAUTO LIDENSE CALCIO A5 del 28/05/2022 – Play-Off Calcio a 5 Serie C2)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 416 del 9/06/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società Conauto Lidense ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sconfitta a tavolino e l’ammenda di € 200,00 a entrambe le società che avevano preso parte alla gara, sostenendo che la responsabilità della sospensione della partita fosse da attribuirsi alla condotta dei tesserati avversari che sin dall’inizio avevano tenuto un comportamento intimidatorio e che i propri calciatori avessero esclusivamente difeso i compagni aggrediti. La Corte rileva che nel referto il direttore di gara descrive dettagliatamente come alla zuffa con calci e pugni abbiano partecipato i tesserati di entrambe le società e che all’origine di tale situazione vi sia anche il comportamento di un calciatore della reclamante. Atteso che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, non può che concludersi per il rigetto del reclamo, avendo il Giudice di primo grado fatto buon governo delle norme circa l’attribuzione della responsabilità della sospensione dell’incontro a entrambe le società che vi avevano preso parte. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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