C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 449 del 08/07/2022 – Delibera – 87) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POL.CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SABUCCI GIUSEPPE FINO AL 30/06/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.137 LND DEL 9/06/2022 (Gara: ATLETICA ROMA 6 – POL.CASTEL MADAMA del 2/06/2022 – Campionato Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 428 del 17/06/2022

87) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POL.CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SABUCCI GIUSEPPE FINO AL 30/06/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.137 LND DEL 9/06/2022 (Gara: ATLETICA ROMA 6 – POL.CASTEL MADAMA del 2/06/2022 – Campionato Under 19 Provinciale Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 428 del 17/06/2022

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la Società A.S.D. Pol Castel Madama impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la punizione sportiva della inibizione a svolgere ogni tipo di attività sino al 30.06.2022 al proprio dirigente Sig. Sabucci Giuseppe oltre alla ammenda di euro 100 alla medesima Società. Questa Corte, preliminarmente ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società A.S.D. Pol. Castel Madama per violazione dell’art. 76, comma 2 e 3 CGS, integrato dal comunicato n. 160/a FIGC, poiché l’invio delle motivazioni del reclamo in questione, non precedute dal preannuncio del reclamo, è avvenuto oltre il termine previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 160/A della F.I.G.C., rispetto alla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta in data 09.06.2022. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.160/A della F.I.G.C. del 3/02/2022. Il contributo va incamerato.

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